Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39565/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva respinto la richiesta di retrodatazione del dies a quo per il computo della durata massima delle misure cautelari custodiali ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. Il ricorrente sosteneva che, poiché gli elementi indiziari che avevano condotto alla seconda misura cautelare erano già noti all'autorità giudiziaria prima della conversione del giudizio immediato in giudizio abbreviato (5/2/2024), il termine di efficacia della seconda misura doveva essere fatto decorrere dalla data della prima custodia (18/7/2023). Contestava l'interpretazione del Tribunale secondo cui il dies a quo va individuato nella data del decreto di giudizio immediato (15/9/2023) e che acquisizioni istruttorie successive al rinvio a giudizio non abilitano la retrodatazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo. Ha confermato che il meccanismo di retrodatazione previsto dall'art. 297, comma 3, c.p.p. non opera con riferimento a fatti "non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto per il quale sussiste connessione", e che la fase delle indagini preliminari si considera conclusa con la richiesta di giudizio immediato e con il decreto che lo dispone; pertanto le acquisizioni successive al rinvio a giudizio (o successivamente all'emissione del decreto di giudizio immediato) non possono legittimare la retrodatazione. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; disposizione delle comunicazioni di rito (art. 94 disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    "fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto per il quale sussiste connessione ai sensi del precedente comma"

    La Corte interpreta la norma nel senso che la retrodatazione della durata delle misure cautelari non opera quando gli elementi a fondamento della successiva misura non risultavano dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto connesso; in sostanza la retrodatazione è esclusa se le acquisizioni istruttorie utili sono pervenute dopo la conclusione della fase delle indagini preliminari.

  • art. 303, comma 1, cod. proc. pen.

    "lett. b) l'emissione del provvedimento che dispone il giudizio"; "lett. b-bis) l'emissione della ordinanza che dispone il giudizio abbreviato"

    La Corte richiama la norma per spiegare che il dies a quo del termine massimo di durata della custodia cautelare è individuato nell'emissione del provvedimento che dispone il giudizio (anche quando si tratta di rito abbreviato), e sostiene che non possono coesistere due dies initiales alternativi nella stessa fattispecie a seconda della diversa modalità del rito; una volta disposto il giudizio immediato, le acquisizioni successive non retroagiscono.

  • art. 453 cod. proc. pen.

    Riferimento formale alla richiesta di giudizio immediato come atto che esercita l'azione penale e fa iniziare la fase successiva alle indagini preliminari.

  • art. 455 e art. 456 cod. proc. pen.

    Richiamati per omogeneità terminologica in relazione all'atto che dispone il giudizio; contribuiscono a chiarire che la disposizione che instaura il giudizio immediato segna la fine delle indagini preliminari.

  • art. 458 cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione alla facoltà dell'imputato di chiedere conversione del rito (da immediato ad abbreviato); la Corte distingue tra scelta del rito e legislazione temporale sull'esercizio dell'azione penale, ritenendo che la conversione non incida sul momento di conclusione delle indagini preliminari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di impugnazione manifestamente infondata.

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per le comunicazioni conseguenti alla decisione qualora la sentenza non determini la liberazione dell'imputato.

Massime di principio

  • La retrodatazione della durata delle misure cautelari (art. 297, comma 3 c.p.p.) può operare solo se gli elementi a fondamento della successiva misura erano già desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto connesso; acquisizioni successive al rinvio a giudizio escludono la retrodatazione.
  • La fase delle indagini preliminari si considera conclusa con la richiesta di giudizio immediato e con il decreto che lo dispone; la conversione successiva del rito (es. in abbreviato) non retroagisce né modifica il dies a quo per il calcolo dei termini di custodia cautelare.
  • Quando sono emesse più misure cautelari per fatti connessi, il computo non può essere artatamente dilatato attraverso acquisizioni istruttorie intervenute dopo la chiusura delle indagini preliminari: la norma mira a evitare elusioni dei termini massimi di carcerazione cautelare.
  • Per ottenere la retrodatazione occorre provare documentalmente che gli elementi istruttori utili alla seconda misura erano già nell'ordinamento degli atti prima del rinvio a giudizio; in assenza di tale prova la richiesta sarà normalmente respinta.
  • In fase difensiva, è strategico investigare e dimostrare la tempestiva conoscenza, da parte dell'ufficio requirente, degli elementi che hanno poi giustificato la successiva misura cautelare, indicando date e documenti (informative di Polizia Giudiziaria, comunicazioni interne alla Procura) anteriori al decreto di rinvio a giudizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.