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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37553/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa dell'ente previdenziale di ottenere dalla professionista, per l'anno 2009, contributi alla gestione separata per redditi prodotti nello svolgimento di attività autonoma libero-professionale. I giudici di merito avevano escluso tale obbligo, ritenendo che l'iscrizione alla gestione separata dovesse essere negata perché la professionista era già tenuta al contributo integrativo alla Cassa forense e perché, in base alla norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, l'obbligo riguarderebbe solo chi svolge attività non soggette al versamento contributivo presso l'ente di categoria. L'INPS ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, dell'art. 53 del D.P.R. n. 917 del 1986, degli artt. 10, 11 e 22 della L. n. 576 del 1980 e dell'art. 21, comma 10, della L. n. 242 del 2012, sostenendo che anche gli avvocati che esercitano attività autonoma e non sono tenuti all'iscrizione alla Cassa forense per difetto del requisito reddituale devono iscriversi alla gestione separata. La resistente ha eccepito anche la prescrizione, ma la Corte osserva che sul punto si era formato giudicato interno, perché il primo giudice aveva rigettato l'eccezione e tale capo non era stato impugnato.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell'INPS, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. La Corte afferma che la professionista, pur iscritta all'albo e tenuta al contributo integrativo, era comunque soggetta all'iscrizione alla gestione separata se non effettuava un versamento contributivo idoneo a costituire una posizione previdenziale presso la cassa di categoria. La deduzione sulla prescrizione non impedisce il rinvio, perché sul punto si era formato giudicato interno ostativo al rilievo d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 25 e 26, L. n. 335/1995

    La disciplina va letta nel senso che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata sussiste per i soggetti che svolgono attività autonoma non coperta da un effettivo versamento contributivo idoneo a generare una corrispondente prestazione previdenziale; non basta il solo iscriversi a un albo o il pagamento del solo contributo integrativo.

  • art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011

    La norma di interpretazione autentica non esprime un criterio di alternatività rigida tra casse professionali e gestione separata, ma conferma che l'iscrizione alla gestione separata è dovuta anche per attività non soggette a versamento contributivo agli enti di categoria.

  • art. 53 D.P.R. n. 917/1986

    Richiamato come parametro della qualificazione del reddito professionale oggetto della pretesa contributiva.

  • artt. 10, 11 e 22 L. n. 576/1980

    Richiamati a sostegno della disciplina previdenziale forense e del contributo integrativo dovuto dagli avvocati.

  • art. 21, comma 10, L. n. 242/2012

    Richiamato nel quadro delle disposizioni applicabili alla contribuzione professionale.

Massime di principio

  • Per i professionisti iscritti ad albi, l'esonero dalla gestione separata non deriva automaticamente dall'iscrizione all'ordine o dal mero versamento di un contributo integrativo alla cassa di categoria; occorre che il versamento contributivo sia tale da costituire una effettiva posizione previdenziale.
  • La norma di interpretazione autentica sulla gestione separata va letta in chiave di complementarità e non di rigida alternatività rispetto alle casse professionali: anche chi appartiene a una categoria ordinistica può essere obbligato all'iscrizione se per l'attività svolta non versa contributi idonei all'ente di categoria.
  • I lavori preparatori hanno valore solo sussidiario e non possono prevalere sul significato oggettivo della norma, ricavato dal testo e dalla sua connessione sistematica.
  • La prescrizione dei contributi, quando sia già stata decisa con capo non impugnato, non può essere riesaminata d'ufficio in presenza di giudicato interno.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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