Cassazione Civile, Ordinanza n. 30206/2023 del 31/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (sanzionati)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento sanzionatorio pecuniario per indebita percezione di aiuti comunitari relativi a più campagne agrarie. I destinatari della sanzione hanno opposto il provvedimento sostenendo, in sintesi, che: a) il termine per la contestazione della violazione doveva decorrere dalla consumazione dell'illecito e non dal momento in cui l'amministrazione aveva ricevuto gli atti dell'indagine penale, sicché la contestazione sarebbe tardiva; b) il diritto dell'amministrazione a riscuotere la sanzione sarebbe comunque prescritto, perché il termine quinquennale decorreva da ciascuna percezione degli aiuti o da ciascuna campagna agraria e, per molte annualità, era già spirato prima della notifica del verbale; c) il verbale di accertamento non sarebbe stato idoneo a interrompere la prescrizione. La Corte d'appello aveva invece ritenuto tempestiva la contestazione e non prescritta la pretesa sanzionatoria, valorizzando il momento del nulla osta dell'autorità giudiziaria alla trasmissione degli atti e la successiva notifica del verbale e dell'ingiunzione. In cassazione vengono quindi riproposte due censure: violazione delle norme sulla decorrenza del termine di contestazione e violazione della disciplina della prescrizione dell'azione sanzionatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la decorrenza del termine di contestazione dal momento in cui l'amministrazione acquisisce, tramite la trasmissione autorizzata degli atti penali, tutti gli elementi necessari per valutare la violazione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la prescrizione quinquennale dell'illecito amministrativo per indebita percezione di aiuti comunitari decorre dalla data della concreta percezione dell'aiuto e, se vi sono più campagne agrarie distinte, ciascuna violazione ha autonoma decorrenza; ha inoltre riconosciuto l'idoneità interruttiva della notifica del verbale di accertamento. La sentenza impugnata è stata dunque cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà accertare la data di effettiva percezione degli aiuti per ciascuna annualità ai fini dell'eccezione di prescrizione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base normativa del regime sanzionatorio per l'indebita percezione di aiuti comunitari, con applicazione delle regole della legge n. 689 del 1981
indicata quale legge di conversione e disciplina speciale dell'illecito amministrativo in tema di aiuti comunitari
quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente per provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini per la contestazione decorrono dalla ricezione; la disposizione opera anche in presenza di connessione probatoria con reati emersi nel corso degli accertamenti
la pretesa sanzionatoria si prescrive nel termine quinquennale, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione
richiamato insieme alla disciplina speciale sugli aiuti comunitari ai fini della prescrizione della sanzione amministrativa
se il medesimo fatto è previsto sia come illecito amministrativo sia come reato, si applica la disciplina speciale amministrativa e non la prescrizione civile del risarcimento del danno
escluso quale termine applicabile alla sanzione amministrativa anche se il fatto costituisce reato
la notifica del verbale di accertamento è idonea a costituire in mora il debitore e quindi a interrompere la prescrizione
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative, quando non vi sia contestazione immediata, il termine per la contestazione decorre non dalla mera consumazione del fatto, ma dal momento in cui l'autorità competente abbia acquisito e valutato tutti gli elementi indispensabili per verificare la violazione.
- Se gli atti di accertamento sono trasmessi all'autorità amministrativa per effetto di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, il dies a quo dei termini di contestazione decorre dalla ricezione di tali atti; ciò vale anche quando tra illecito amministrativo e notizia di reato vi sia connessione probatoria e non un rapporto di stretta pregiudizialità.
- Per l'indebita percezione di aiuti comunitari, la prescrizione della sanzione amministrativa decorre dalla concreta percezione dell'aiuto, non dalla sola esposizione di dati falsi o dal momento in cui si sarebbero dovuti verificare i presupposti per il beneficio.
- Quando l'indebita percezione riguarda campagne agrarie diverse o versamenti autonomi riferiti ad annualità differenti, si configurano violazioni distinte, con autonomo decorso della prescrizione per ciascuna di esse.
- La notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, in quanto atto del procedimento sanzionatorio espressione della pretesa punitiva dell'amministrazione, è idonea a interrompere la prescrizione della sanzione pecuniaria.
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