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Sentenza

Sentenza n. 3348/2026 - Roma, Sezione 2T

per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno, di rigetto della istanza tesa a conseguire la cittadinanza italiana, del 15 febbraio 2022, prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 14 settembre 2022; di tutti gli atti a qualsiasi titolo ad esso preordinati, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202214266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana per asseriti motivi ostativi connessi alla sicurezza della Repubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza italiana presentata per residenza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Con il primo motivo ha dedotto eccesso di potere, omessa o errata istruttoria, violazione degli artt. 24 e 97 Cost., illogicità e irrilevanza dei motivi, sostenendo di essere integrato socialmente, lavoratore, padre di famiglia, privo di precedenti penali e vittima di un possibile errore di persona. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della disciplina sui termini del procedimento, assumendo che il diniego fosse intervenuto oltre il termine di 24 mesi dalla domanda. Con il terzo motivo ha lamentato difetto di motivazione e di istruttoria, nonché violazione del contraddittorio, contestando che l’amministrazione avesse ritenuto la sua pericolosità senza adeguati approfondimenti e senza consentirgli di conoscere la documentazione istruttoria. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e, in sostanza, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della medesima legge. Nel corso del giudizio il TAR ha acquisito la documentazione riservata e una relazione ministeriale, con le cautele necessarie alla tutela delle fonti e delle attività di intelligence. Da tale relazione è emerso che il ricorrente era ritenuto attivo nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, nel falso documentale e nelle truffe telematiche, nonché contiguo a movimenti incompatibili con la sicurezza della Repubblica.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, rilevando che la concessione della cittadinanza per residenza costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e un atto di alta amministrazione, subordinato alla valutazione dell’integrazione sociale, economica e familiare, dell’irreprensibilità della condotta e, soprattutto, dell’assenza di rischi per la sicurezza della Repubblica. Il sindacato giurisdizionale è pertanto estrinseco e riguarda la sufficienza dell’istruttoria, la veridicità dei fatti, nonché la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. In materia di sicurezza nazionale è legittima una motivazione attenuata e sintetica, poiché la piena divulgazione degli elementi istruttori potrebbe compromettere fonti, indagini e attività di intelligence. Il richiamo a elementi ostativi provenienti da organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza può quindi essere sufficiente, anche senza l’esplicitazione del loro contenuto, purché gli elementi siano successivamente sottoponibili al controllo giudiziale con modalità riservate. Nel caso concreto, la relazione ministeriale e la documentazione depositata hanno fornito un supporto istruttorio sufficiente; il ricorrente, anche dopo averne preso visione in giudizio, non ha allegato elementi specifici idonei a confutarne la veridicità, limitandosi a contestazioni generiche. Il giudice ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo: il superamento del termine di conclusione del procedimento non determina silenzio significativo né rende illegittimo il diniego tardivo; l’interessato può eventualmente esperire l’azione avverso il silenzio-inadempimento. Quanto al quarto motivo, il TAR ha precisato che, trattandosi di procedimento avviato su istanza di parte, non era necessaria la comunicazione di avvio, mentre era stata omessa la comunicazione dei motivi ostativi. Tale omissione non ha però determinato l’illegittimità del diniego, poiché il ricorrente si è limitato a denunciare formalmente la lesione partecipativa senza indicare quali elementi concreti avrebbe introdotto nel procedimento e come questi avrebbero potuto incidere sull’esito. Le spese di lite sono state compensate per ragioni eccezionali, considerato che il ricorrente ha potuto apprezzare compiutamente le ragioni del diniego solo dopo il deposito della documentazione riservata in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La residenza decennale costituisce un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione; l’amministrazione conserva un’ampia discrezionalità nella valutazione dell’integrazione e dell’idoneità del richiedente.

  • artt. 5, 6 e 8 l. 91/1992

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina della cittadinanza e ai presunti vizi del procedimento; la decisione valorizza la discrezionalità amministrativa e la tutela della sicurezza della Repubblica.

  • art. 9-ter l. 91/1992

    Richiamato dal ricorrente nell’ambito della censura relativa al procedimento di concessione della cittadinanza; il TAR non ne ricava una diversa disciplina del termine o un effetto invalidante del diniego tardivo.

  • art. 14, comma 1, lett. c), d.l. 113/2018

    Richiamato dal ricorrente in relazione al termine di conclusione del procedimento; il superamento del termine non determina la formazione di un silenzio significativo né l’illegittimità del successivo diniego.

  • art. 2, commi 1 e 5, d.P.R. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle garanzie partecipative e difensive dello straniero; il TAR non ha ritenuto fondata la censura, in assenza di una concreta indicazione dell’apporto procedimentale pretermesso.

  • artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione di avvio non è necessaria per i procedimenti iniziati su istanza di parte; l’omissione del preavviso di rigetto non comporta automaticamente l’illegittimità dell’atto se il privato non indica quali elementi concreti avrebbe introdotto e la loro possibile incidenza sull’esito.

  • art. 24, comma 2, Cost.

    Il diritto di difesa è compatibile con modalità riservate di conoscenza degli elementi istruttori, quando siano coinvolte esigenze di sicurezza nazionale, purché sia assicurato il controllo giudiziale sulla documentazione con cautele appropriate.

  • art. 52 Cost.

    La sicurezza della Repubblica e l’integrità e indipendenza dello Stato costituiscono interessi di rango superiore rispetto all’interesse individuale dello straniero al conseguimento della cittadinanza.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi di buon andamento, istruttoria e correttezza dell’azione amministrativa; il TAR ha escluso la violazione, ritenendo adeguati istruttoria e motivazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per residenza, prevista dall’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e non consegue automaticamente al decorso del periodo minimo di residenza o all’assenza di precedenti penali.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza per ragioni di sicurezza nazionale, l’amministrazione può utilizzare una motivazione attenuata e sintetica, omettendo il contenuto dettagliato degli elementi istruttori riservati quando la loro divulgazione possa compromettere fonti, indagini o attività di intelligence.
  • Il sindacato del giudice sul diniego di cittadinanza fondato su ragioni di sicurezza è estrinseco e riguarda la sufficienza dell’istruttoria, la veridicità dei fatti posti a base della decisione e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione; la valutazione amministrativa non è sostituibile con quella giudiziale.
  • La documentazione riservata posta a fondamento del diniego può essere sottoposta al giudice con omissis e altre cautele; l’esercizio del diritto di difesa è assicurato dalla possibilità di esaminarla nel processo secondo modalità compatibili con la tutela delle fonti e della sicurezza nazionale.
  • Il superamento del termine di conclusione del procedimento per la concessione della cittadinanza non determina silenzio-assenso o altro silenzio significativo e non rende illegittimo il diniego successivamente adottato; l’interessato può eventualmente agire contro il silenzio-inadempimento.
  • L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento quando il privato non indica quali elementi fattuali o valutativi avrebbe introdotto nella fase partecipativa e in che modo essi avrebbero potuto incidere sulla decisione finale.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimentoTermini del procedimento e silenzioMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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