Cassazione Penale, Ordinanza n. 00943/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di appello di Trento aveva confermato la condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Trento nei confronti di un imputato per violenza sessuale consumata, in relazione a un episodio consistito in un toccamento repentino della persona offesa in zona corporea qualificata come erogena. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p. quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, sostenendosi che il toccamento avrebbe riguardato una zona non erogena; (2) violazione dell'art. 192 c.p.p. per affermare che il fatto non costituiva reato; (3) violazione degli artt. 56 e 609-bis c.p. per avere il giudice di merito qualificato il fatto come consumato anziché tentato. In memoria difensiva si chiedeva, in via principale, l'annullamento della sentenza impugnata e, in subordine, la riqualificazione del fatto come tentato con conseguente rideterminazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché meramente fattuali e comunque non deducibili in cassazione come violazione dell'art. 192 c.p.p.; quanto all'art. 533 c.p.p., ha affermato che il parametro dell'oltre ogni ragionevole dubbio può essere censurato in sede di legittimità solo se la motivazione sia affetta da manifesta e decisiva illogicità, non potendosi ottenere una nuova valutazione delle prove. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile perché la zona colpita era stata concordemente accertata come erogena e, nel caso concreto, il gesto repentino aveva già integrato una concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, così da escludere il tentativo e confermare la consumazione del reato.
Norme richiamate
la condotta, per come accertata nei fatti, integra violenza sessuale consumata e non tentata quando vi sia una concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima mediante contatto con zona erogena.
la doglianza sulla valutazione della prova non può essere proposta come violazione di legge in cassazione; il controllo di legittimità riguarda la tenuta logica della motivazione, non una nuova valutazione del compendio probatorio.
al di là di ogni ragionevole dubbio
il principio opera in sede di merito come criterio di giudizio; in cassazione è sindacabile solo se la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità decisiva della motivazione.
il tentativo di violenza sessuale è configurabile solo se la condotta non abbia ancora determinato una concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove travestendola da violazione dell'art. 192 c.p.p.; il ricorso è ammissibile solo se denuncia un vizio giuridico o una manifesta illogicità della motivazione.
- Il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio di cui all'art. 533 c.p.p. non impone al giudice di confutare ogni ricostruzione alternativa ipotizzabile, ma di motivare in modo coerente e logico sulla base delle risultanze processuali acquisite.
- Il controllo della Cassazione sulla motivazione di condanna non riguarda la capacità dimostrativa autonoma delle prove, bensì la loro corretta e non manifestamente illogica lettura complessiva.
- Quanto alla violenza sessuale, il discrimine tra tentativo e consumazione è segnato dalla concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima: se l'agente raggiunge una zona erogena con un gesto idoneo e non equivoco, la fattispecie è consumata.
- Il tentativo di violenza sessuale può configurarsi anche in assenza di contatto corporeo, ma solo quando la condotta non sia ancora pervenuta a un contatto o a un'interferenza concreta nella sfera sessuale protetta.
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