Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46118/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Savona (applicativa del patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) lamentando, come unico motivo, la violazione di legge per la mancata riqualificazione della fattispecie più grave di rapina in quella di furto con strappo; in sostanza una censura sull'erronea qualificazione giuridica del fatto che avrebbe dovuto riguardare una fattispecie meno grave

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che il gravame rientrasse nel perimetro di cui all'art. 448, comma 2‑bis c.p.p. (ossia censure sull'erronea qualificazione giuridica), ma che non si trattasse di un errore manifesto né di una qualificazione palesemente eccentrica. La Corte ha condiviso la valutazione del giudice di merito, secondo la quale la violenza era diretta all'impossessamento del cellulare e la qualificazione scelta risultava coerente con gli atti; la doglianza sarebbe implicata in una rinnovata e non consentita rivalutazione degli elementi di fatto (vietata in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena concordata (patteggiamento); in fatto il Tribunale aveva applicato la pena concordata ai reati contestati

  • artt. 628, 582 e 56-629 cod. pen.

    Riferimento ai reati contestati in primo grado (tra cui la rapina e le lesioni) e alla riunione sotto il vincolo della continuazione; la Corte ha valutato la corrispondenza degli atti con tali fattispecie

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita i motivi ammessi in cassazione dopo un patteggiamento alle questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica e illegalità della pena; la Corte ha ritenuto la censura deducibile ma soggetta al requisito dell'errore manifesto

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Regola i limiti della valutazione in sede di impugnazione; la Corte ha ricordato che la rivalutazione degli elementi di fatto è preclusa in Cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a euro 3.000 alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Dopo un patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la Cassazione è limitata a specifiche questioni previste dall'art. 448, comma 2-bis: non tutte le lamentele sono ammissibili
  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: per impugnare la qualificazione giuridica occorre dimostrare un errore manifesto e palese, immediatamente evincibile dagli atti e dal capo di imputazione
  • Le contestazioni che in realtà chiedono una diversa valutazione probatoria o una rivalutazione degli elementi di fatto sono normalmente inammissibili
  • Se il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato possono essere imposte spese processuali e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.)
  • In situazioni analoghe conviene che la difesa evidenzi con chiarezza e documenti (già nel giudizio di merito) eventuali incongruenze manifesthe nella ricostruzione giuridica, altrimenti il rimedio in Cassazione rischia di non essere ricevibile

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.