Cassazione Penale, Sentenza n. 46118/2023 del 15/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Savona (applicativa del patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) lamentando, come unico motivo, la violazione di legge per la mancata riqualificazione della fattispecie più grave di rapina in quella di furto con strappo; in sostanza una censura sull'erronea qualificazione giuridica del fatto che avrebbe dovuto riguardare una fattispecie meno grave
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che il gravame rientrasse nel perimetro di cui all'art. 448, comma 2‑bis c.p.p. (ossia censure sull'erronea qualificazione giuridica), ma che non si trattasse di un errore manifesto né di una qualificazione palesemente eccentrica. La Corte ha condiviso la valutazione del giudice di merito, secondo la quale la violenza era diretta all'impossessamento del cellulare e la qualificazione scelta risultava coerente con gli atti; la doglianza sarebbe implicata in una rinnovata e non consentita rivalutazione degli elementi di fatto (vietata in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
Norma che disciplina l'applicazione della pena concordata (patteggiamento); in fatto il Tribunale aveva applicato la pena concordata ai reati contestati
artt. 628, 582 e 56-629 cod. pen.
Riferimento ai reati contestati in primo grado (tra cui la rapina e le lesioni) e alla riunione sotto il vincolo della continuazione; la Corte ha valutato la corrispondenza degli atti con tali fattispecie
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi ammessi in cassazione dopo un patteggiamento alle questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica e illegalità della pena; la Corte ha ritenuto la censura deducibile ma soggetta al requisito dell'errore manifesto
Regola i limiti della valutazione in sede di impugnazione; la Corte ha ricordato che la rivalutazione degli elementi di fatto è preclusa in Cassazione
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Dopo un patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la Cassazione è limitata a specifiche questioni previste dall'art. 448, comma 2-bis: non tutte le lamentele sono ammissibili
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: per impugnare la qualificazione giuridica occorre dimostrare un errore manifesto e palese, immediatamente evincibile dagli atti e dal capo di imputazione
- Le contestazioni che in realtà chiedono una diversa valutazione probatoria o una rivalutazione degli elementi di fatto sono normalmente inammissibili
- Se il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato possono essere imposte spese processuali e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.)
- In situazioni analoghe conviene che la difesa evidenzi con chiarezza e documenti (già nel giudizio di merito) eventuali incongruenze manifesthe nella ricostruzione giuridica, altrimenti il rimedio in Cassazione rischia di non essere ricevibile
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