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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31499/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era manifestamente infondato: la doglianza sull'assenza di dolo riproponeva una censura già esaminata e respinta in appello, senza evidenziare vizi idonei a scalfire la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per evasione, censurando l'affermazione di responsabilità penale sotto il profilo dell'elemento soggettivo. In particolare, ha dedotto l'insussistenza della coscienza e volontà della condotta e, quindi, l'assenza di dolo. La Corte di cassazione rileva che tale questione era già stata dedotta in appello e che la Corte territoriale l'aveva esaminata e disattesa con corretti argomenti giuridici.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice del reato oggetto di condanna; la Corte non ne rilegge la portata, ma prende atto che la sentenza impugnata riguardava tale fattispecie.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già dedotte in appello sull'elemento soggettivo, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione di rigetto resa dal giudice di merito.
  • La deduzione dell'insussistenza del dolo non è sufficiente, da sola, a superare la decisione di merito quando la Corte territoriale abbia già esaminato la questione e l'abbia disattesa con argomentazioni giuridiche non manifestamente illogiche.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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