Cassazione Civile, Ordinanza n. 07046/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un'azienda ospedaliero-universitaria per il pagamento di euro 21.465,91, somme che l'ente assumeva dovute dal dirigente medico a titolo di compensi fatturati ma non riscossi nell'ambito di attività libero-professionale intramuraria svolta presso case di cura private. Il medico aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo e il Tribunale aveva accolto l'opposizione; la Corte d'appello aveva poi confermato tale esito, ritenendo non provato che il sanitario avesse effettivamente incassato le somme rivendicate. In cassazione l'azienda ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato error in iudicando, lamentando l'errata interpretazione di fatture e quietanze e sostenendo che i bollettari depositati dimostravano il versamento delle somme al medico; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato il fatto che il medico, anche senza incarico formale, avrebbe di fatto incassato le somme provenienti dall'attività intramuraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, attività riservata al giudice di merito; la Corte ha ribadito che la scelta e valutazione delle prove spetta al giudice di merito e che in cassazione non è consentita una nuova lettura del materiale istruttorio. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché la sentenza d'appello era una pronuncia di doppia conforme: la Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado per le stesse ragioni e sui medesimi fatti, con conseguente preclusione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, senza condanna per responsabilità aggravata.
Norme richiamate
Il ricorso non può essere utilizzato per chiedere una revisione del merito sotto forma di violazione di legge; il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è precluso in presenza di doppia conforme di merito.
ora art. 360, comma 4, c.p.c.
Quando l'appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni sui medesimi fatti, opera la preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare formalmente una censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del materiale probatorio e dei fatti storici accertati dal giudice di merito.
- La valutazione delle prove, la scelta delle fonti del convincimento e l'attribuzione di prevalenza a una prova rispetto a un'altra sono attività riservate al giudice di merito, il quale non è tenuto a confutare singolarmente ogni elemento istruttorio o ogni deduzione difensiva.
- Il documento fiscale in sé non prova automaticamente l'avvenuto pagamento; ai fini probatori occorre distinguere tra fattura emessa e fattura quietanzata, e la prova del pagamento deve risultare da elementi idonei secondo l'apprezzamento del giudice di merito.
- Quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado fondandosi sul medesimo iter logico-argomentativo e sui medesimi fatti principali, ricorre la doppia conforme, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.
Come è indicizzato
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