Sentenza del 25/03/2015 n. 5969 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro gli avvisi di accertamento IRPEF e IRAP relativi agli anni 1999 e 2000. L’Ufficio aveva determinato maggiori redditi considerando non fatturate visite private, sulla base anche delle dichiarazioni rese dal contribuente in contraddittorio. Con il primo motivo, denunciava la violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973: sosteneva che l’accertamento induttivo fosse illegittimo in assenza di anomalie contabili e perché fondato su una sola presunzione, non grave e precisa. Con il secondo motivo, lamentava l’insufficienza della motivazione e l’inversione dell’onere della prova: a suo dire, le visite pre e post operatorie erano comprese nel compenso degli interventi chirurgici, secondo una prassi notoria, e la CTR non aveva adeguatamente considerato tale circostanza. In primo grado e in appello erano state inoltre respinte le eccezioni di nullità delle notifiche, di mancata allegazione del verbale del contraddittorio e di carenza di motivazione degli avvisi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito la legittimità dell’accertamento. Il quesito di diritto relativo al primo motivo era formulato in termini generici e non individuava concretamente l’errore imputato alla sentenza; il secondo motivo non indicava con la necessaria specificità il fatto controverso né sintetizzava le ragioni per cui il vizio motivazionale sarebbe stato decisivo, come richiesto dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. È rimasta quindi ferma la sentenza della CTR, che aveva confermato gli avvisi e respinto le eccezioni preliminari del contribuente. Il ricorrente è stato condannato a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo, sia perchè risolvendosi in una tautologia o in un interrogativo circolare, sia perchè insufficiente a chiarire l'errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, il quesito di diritto deve sintetizzare la questione e mettere in relazione l’errore denunciato con la concreta decisione impugnata. Anche il motivo di vizio motivazionale deve individuare chiaramente il fatto controverso o le ragioni dell’insufficienza, con una sintesi specifica e distinta dalla mera esposizione delle censure; la genericità comporta l’inammissibilità.
Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973
La disposizione era invocata dal ricorrente per contestare il ricorso all’accertamento induttivo e la sufficienza degli elementi presuntivi. La Corte non ha deciso la questione sostanziale, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetti di formulazione dei motivi.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la disposizione processuale indicata dal ricorrente per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge, ma la Corte non ha esaminato tale censura nel merito per l’inammissibilità del relativo motivo.
Massime di principio
- Nel regime processuale in cui si applica l’art. 366-bis c.p.c., non basta formulare una domanda astratta o riprodurre la norma: il quesito deve spiegare quale regola giuridica sia stata violata e come ciò si rifletta nella concreta sentenza impugnata.
- Quando si denuncia un vizio di motivazione, occorre indicare in modo puntuale il fatto controverso, la lacuna o contraddizione della motivazione e la sua rilevanza per l’esito della causa. Richiami generici a una prassi o all’omesso esame delle proprie censure non soddisfano tale onere.
- L’inammissibilità del ricorso per difetti formali dei motivi impedisce alla Cassazione di pronunciarsi sulle questioni sostanziali: la decisione di inammissibilità non equivale quindi a una valutazione di merito sulla correttezza dell’accertamento tributario.
- La parte soccombente in Cassazione è normalmente condannata a rifondere le spese processuali della controparte, come avvenuto in questa decisione.
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