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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32814/2026 del 03/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

All'indagato era stata applicata la custodia cautelare in carcere per il delitto di associazione armata finalizzata al narcotraffico, contestato ai sensi dell'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Dopo la conferma della misura da parte del Tribunale del riesame, la difesa aveva chiesto la sostituzione con gli arresti domiciliari, anche mediante dispositivi elettronici di controllo, indicando una residenza in Abruzzo, lontana dai luoghi dei fatti. Il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l'istanza e il Tribunale del riesame aveva respinto l'appello cautelare. Il ricorso per cassazione deduceva, sotto plurimi profili, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, alla rilevanza del tempo trascorso dai fatti, alla presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, alla possibilità di applicare gli arresti domiciliari con controllo elettronico, alla valutazione delle dichiarazioni di un collaboratore, al possesso di armi, a condotte risalenti al 2021, alla contestata qualifica di promotore dell'associazione e alla pretesa motivazione meramente adesiva dell'ordinanza impugnata. La difesa sosteneva che gli elementi valorizzati non dimostrassero un pericolo attuale e che la misura domiciliare in una località lontana fosse sufficiente a prevenire contatti e ulteriori traffici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi otto motivi, esaminabili congiuntamente, investissero questioni di fatto già puntualmente valutate dal Tribunale del riesame e mirassero a ottenere una diversa lettura degli elementi relativi alla pericolosità e all'attualità del rischio di reiterazione. Il giudizio cautelare aveva valorizzato la gravità dei fatti associativi, i contatti internazionali, l'impiego di collaboratori sottoposti agli arresti domiciliari, l'uso di canali criptati e la pregressa detenzione di armi ad elevata potenzialità. La Corte ha escluso che il tempo trascorso potesse assumere rilievo nel caso concreto, poiché sull'attualità e concretezza del pericolo si era formato il giudicato cautelare e dal precedente provvedimento del riesame era trascorso soltanto circa un mese. L'indicazione della residenza in Abruzzo è stata considerata l'unico elemento nuovo, ma inidoneo a contenere il rischio di ripresa dei traffici, tenuto conto della rete nazionale e internazionale dell'indagato. L'ultimo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché l'ordinanza impugnata conteneva un'ampia motivazione e aveva esaminato le doglianze difensive. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice contestata per la promozione, costituzione e organizzazione di un'associazione armata finalizzata al narcotraffico.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione ai presupposti della misura cautelare e alla valutazione degli elementi indiziari.

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiamato e applicato con riferimento alla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.

  • art. 275 c.p.p.

    Richiamato in tema di criteri di scelta della misura e di presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per il titolo contestato.

  • art. 275-bis c.p.p.

    Richiamato in relazione alla possibilità di applicare strumenti elettronici di controllo nell'ambito degli arresti domiciliari.

  • art. 292 c.p.p.

    Richiamato in tema di obbligo di motivazione dell'ordinanza cautelare.

  • art. 299 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare.

  • art. 310 c.p.p.

    Richiamato in relazione all'appello cautelare proposto contro il rigetto della richiesta di sostituzione della misura.

  • art. 311 c.p.p.

    Richiamato quale norma regolatrice del ricorso per cassazione in materia cautelare.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in tema di valutazione delle dichiarazioni accusatorie.

  • art. 13 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale della libertà personale e dei limiti alle misure cautelari.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dalla difesa nel quadro dei principi costituzionali incidenti sulla materia cautelare.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale relativo alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 5 CEDU

    Richiamato quale parametro convenzionale in materia di privazione della libertà personale.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare, quando l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione siano già state accertate con una decisione divenuta irrevocabile in sede cautelare, il successivo decorso del tempo non impone automaticamente una nuova valutazione dell'affievolimento delle esigenze, soprattutto se dall'ultima decisione sia trascorso un periodo breve e non siano emersi elementi nuovi significativi.
  • È inammissibile in cassazione la censura che, formalmente deducendo violazione di legge o difetto di motivazione, solleciti una diversa lettura degli elementi di fatto già logicamente valutati dal giudice del riesame in ordine alla pericolosità dell'indagato e all'attualità del rischio di reiterazione.
  • La valutazione dell'idoneità degli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico e in un luogo distante da quello dei fatti, può essere negata quando il giudice motivi che la consistenza della rete criminale, anche internazionale, rende concretamente possibile la ripresa dell'attività delittuosa o dei contatti illeciti nonostante la collocazione territoriale della misura.
  • L'ordinanza cautelare non è meramente adesiva quando, pur confermando la decisione precedente, espone una motivazione autonoma e affronta le specifiche deduzioni difensive proposte con l'impugnazione.
  • La presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere non può essere trasformata in automatismo, ma la sua applicazione risulta censurabile in cassazione soltanto mediante una critica effettiva alla motivazione e non attraverso la mera riproposizione di questioni di fatto già esaminate.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiStupefacentiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieAssociazione finalizzata al trafficoCarcere
IstitutiOnere della prova

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