Cassazione Civile, Ordinanza n. 37356/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un professionista aveva ottenuto dal Giudice di Pace di Taranto un decreto ingiuntivo per euro 797,77 a titolo di compenso per l’attività svolta in favore della società. La società proponeva opposizione, ma il Giudice di Pace dichiarava inammissibile l’opposizione ritenendo che il rito speciale di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 non fosse applicabile davanti a quell’ufficio. L’appello della società veniva a sua volta dichiarato inammissibile dal Tribunale di Taranto. In cassazione la società proponeva ricorso con un unico motivo, volto a contestare la soluzione adottata sulla questione dell’applicabilità del rito speciale ai giudizi di liquidazione dei compensi del difensore/professionista trattati dal Giudice di Pace. Il resistente si costituiva con controricorso.
La decisione
La Corte non definisce il merito della controversia ma dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo. Rileva che la questione sottoposta ha rilevanza nomofilattica e che non risultano specifici precedenti di legittimità sull’applicabilità del rito speciale ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 ai giudizi per la liquidazione dei compensi del difensore trattati dal Giudice di Pace. Inoltre, poiché tra le stesse parti pendeva altro ricorso avente identico oggetto già rinviato a pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 16849/2021, la Corte reputa opportuno che entrambi i giudizi siano trattati nella stessa udienza pubblica.
Norme richiamate
La Corte individua nella disposizione la norma centrale da interpretare, ponendo la questione della sua applicabilità ai giudizi per la liquidazione dei compensi del difensore trattati dal Giudice di Pace; non ne offre però una soluzione definitiva in questa ordinanza interlocutoria.
È richiamato in relazione alla proposta del relatore di dichiarare l’inammissibilità del ricorso, proposta che il collegio non accoglie poiché ritiene la questione meritevole di trattazione in pubblica udienza.
Massime di principio
- Quando la controversia investe una questione di diritto non ancora affrontata con specifici precedenti di legittimità e dotata di rilievo nomofilattico, la Corte può disporre la trattazione in pubblica udienza anziché definire il ricorso in sede camerale.
- In presenza di giudizi tra le stesse parti aventi identico oggetto, la Corte può coordinare la trattazione disponendo che siano discussi nella medesima udienza pubblica, per esigenze di coerenza decisionale.
- Un’ordinanza interlocutoria che rinvia il ricorso a nuovo ruolo non contiene una decisione sul merito della censura, ma solo una determinazione processuale funzionale alla successiva trattazione della questione di diritto.
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