Cassazione Civile, Ordinanza n. 14805/2025 del 02/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva domandato nel 2009 l'indennizzo ex L. n. 89/2001 per l'asserita irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato dinanzi al TAR negli anni 1997-1999 e definito in Consiglio di Stato nel 2008. Il procedimento per equa riparazione aveva avuto una lunga vicenda processuale: prima declinatoria di competenza, poi questioni sulla corretta individuazione del Ministero legittimato passivo, quindi errori nell'indicazione del giudice del rinvio, con successive cassazioni e correzioni. Nel merito, la Corte d'appello di Salerno aveva respinto la domanda ritenendo il giudizio presupposto temerario e abusivo, perché la pretesa originaria era stata proposta senza adeguata prova degli elementi costitutivi, era stata mantenuta anche in appello nonostante il rigetto di primo grado, ed era stata considerata manifestamente infondata. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e omesso esame circa l'illegittimità dell'applicazione del nuovo art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89/2001, sostenendo che tale disposizione non era vigente al momento della proposizione della domanda di equa riparazione e che, comunque, non potevano ravvisarsi abuso del processo o lite temeraria solo perché la parte aveva insistito nelle proprie ragioni in appello. Con il secondo motivo ha contestato la condanna alle spese della fase di cassazione, assumendo violato il principio di soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la decisione della Corte d'appello non si fondava sull'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89/2001 in sé considerato, ma su un orientamento giurisprudenziale già consolidato prima delle riforme del 2012 e del 2015, secondo cui l'equa riparazione non spetta quando il soccombente abbia promosso o coltivato una lite temeraria, poiché in tal caso manca la condizione soggettiva di incertezza e il correlato stato di sofferenza indennizzabile. Ha inoltre ritenuto inammissibile, per difetto di attacco alla ratio decidendi e per improprio tentativo di rivalutazione del merito, la critica alla valutazione di temerarietà e abuso del processo. Quanto al secondo motivo, lo ha giudicato infondato, osservando che nel giudizio di rinvio il regolamento delle spese va compiuto in base all'esito globale della lite, sicché è possibile porre le spese della fase di legittimità a carico della parte poi risultata complessivamente soccombente. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La doglianza ex art. 360 n. 5 è inammissibile se non indica un fatto storico decisivo omesso e si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 6 CEDU
Richiamato come parametro sulla durata ragionevole del processo e sull'equa riparazione.
Il diritto all'equa riparazione è escluso, secondo l'interpretazione giurisprudenziale richiamata, quando il processo presupposto sia stato promosso o coltivato con lite temeraria.
art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89/2001
Non era applicabile ratione temporis al caso, ma la Corte d'appello non vi ha fondato la decisione; il richiamo al testo novellato non incide sulla ratio decidendi.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure, senza accoglimento delle doglianze.
art. 101 Cost.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure, senza accoglimento delle doglianze.
Richiamato come parametro di confronto per l'idea di lite temeraria; la Corte precisa che l'esclusione dell'indennizzo per temerarietà operava già prima della novella del 2012.
Le spese devono essere regolate in base all'esito complessivo della lite; non è violato il principio di soccombenza se le spese di cassazione sono poste a carico della parte complessivamente soccombente nel processo di rinvio.
Massime di principio
- In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il diritto all'indennizzo spetta in via generale anche alla parte soccombente, ma non quando risulti che la lite presupposta sia stata promossa o coltivata temerariamente, perché in tal caso viene meno la condizione soggettiva di incertezza che giustifica la sofferenza indennizzabile.
- La verifica della temerarietà e dell'abuso del processo è un apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale effettivo o della violazione di legge; non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione dei fatti.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e si fonda su una ricostruzione diversa e non decisiva della motivazione adottata dal giudice di merito.
- Nel giudizio di rinvio, la liquidazione delle spese deve essere effettuata guardando all'esito globale della controversia, e non separatamente al risultato di ciascuna fase, con conseguente possibilità di porre a carico della parte complessivamente soccombente anche le spese della fase di legittimità.
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