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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27673/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Una società fornitrice aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una società debitrice per un credito di euro 35.249, relativo a forniture di merci e servizi. Il giudice delegato aveva escluso il credito per insufficienza della prova documentale. In opposizione allo stato passivo, il tribunale aveva confermato il diniego, ritenendo non decisivi: le fatture prodotte, contestate dal curatore; i documenti di trasporto, privi di data certa e comunque privi di firma, timbro o altro segno di riconoscimento riferibile alla fallita; l’elenco dei creditori allegato alla domanda di concordato preventivo, non ritenuto confessorio; e aveva negato l’ordine di esibizione dei libri IVA, del libro giornale e di altro materiale contabile. La ricorrente ha proposto sette motivi di ricorso per cassazione, deducendo in sintesi: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata valutazione sintetica e complessiva delle prove; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2709, 2710 e 2720 c.c. per il mancato riconoscimento di efficacia probatoria alle fatture e per il diniego dell’esibizione dei libri contabili; omesso esame delle risultanze dei libri IVA e giornale; violazione dell’art. 1988 c.c., in relazione all’art. 2697 c.c. e all’art. 93 l. fall., per il mancato valore ricognitivo dell’elenco dei creditori allegato al concordato; nullità processuale per mancata integrazione del contraddittorio sul rilievo officioso circa la mancanza di data certa delle bolle di consegna; omesso esame della dichiarazione di intenti rilasciata dalla fallita; violazione dell’art. 1510 c.c. per avere il tribunale ritenuto che la consegna al vettore non equivalga alla consegna al compratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero, in sostanza, dirette a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, attività non sindacabile come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. se non nei rigorosi limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità. Ha inoltre affermato che: la valutazione delle presunzioni semplici spetta al giudice di merito; le scritture contabili dell’imprenditore non sono opponibili al curatore fallimentare; l’ordine di esibizione è mezzo istruttorio residuale e discrezionale, non utilizzabile per supplire al difetto di prova dell’istante; il motivo sul contraddittorio era inammissibile perché la decisione impugnata si fondava su più rationes autonome, una delle quali non censurata; la doglianza sulla dichiarazione di intenti era in realtà una critica alla valutazione del documento, non un omesso esame; il motivo sull’art. 1510 c.c. era comunque inammissibile perché non aveva attaccato un’autonoma ratio decidendi, quella secondo cui mancava prova della stessa conclusione del contratto di vendita. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri riconosciuti; non se si contesta la valutazione delle prove offerte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando essa è soggetta a prova legale; non è sindacabile la mera diversa ponderazione del materiale probatorio.

  • art. 2709 c.c.

    Le scritture contabili tenute dall’imprenditore non sono opponibili al curatore fallimentare nell’accertamento del passivo.

  • art. 2710 c.c.

    L’efficacia probatoria tra imprenditori delle scritture contabili non opera nei confronti del curatore fallimentare.

  • art. 2720 c.c.

    È richiamato nel motivo ma la Corte non ne accoglie la prospettazione, restando ferma l’inammissibilità della censura sulla valutazione delle prove.

  • art. 1988 c.c.

    Il contenuto dell’elenco dei creditori allegato alla domanda di concordato non è stato ritenuto idoneo, nel caso concreto, ad operare come ricognizione di debito opponibile alla curatela.

  • art. 2697 c.c.

    La ricorrente non può ottenere, tramite le censure sulle prove, una impropria inversione dell’onere della prova rispetto alla prova del credito insinuato.

  • art. 93 l. fall.

    Richiamato in relazione all’insinuazione al passivo e alla prova del credito nella procedura concorsuale.

  • art. 118 c.p.c.

    L’ordine di esibizione è subordinato alle condizioni di ammissibilità previste dalla norma ed è rimesso al prudente apprezzamento del giudice.

  • art. 119 c.p.c.

    Concorre a disciplinare i presupposti dell’ordine di esibizione, che resta mezzo istruttorio residuale.

  • art. 94 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 118 e 119 c.p.c. come parametro delle condizioni dell’ordine di esibizione.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Il rilievo officioso di una questione impone il contraddittorio solo se la decisione si fonda effettivamente su quella questione e non su autonoma ratio non censurata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ribadisce che non può essere utilizzato per censurare la mera rivalutazione del materiale probatorio o il mancato ricorso alla prova presuntiva.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità processuale dedotta è esclusa perché la decisione poggiava anche su autonome rationes non specificamente impugnate.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la diversa valutazione di un documento o di un fatto già esaminato.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Richiamato a sostegno dell’inammissibilità dei motivi perché contrastanti con la giurisprudenza consolidata.

  • art. 1510 c.c.

    Nella vendita di cosa da trasportare, la consegna al vettore libera il venditore salvo patto di consegna all’arrivo; tuttavia la censura non era decisiva perché mancava comunque prova della conclusione del contratto.

  • art. 1327 c.c.

    La consegna della merce al vettore può valere come esecuzione del contratto solo se esiste una valida richiesta del proponente e ricorrono i presupposti dell’accettazione mediante esecuzione.

  • art. 1325, n. 1, c.c.

    È richiesto l’accordo delle parti quale elemento essenziale del contratto, mancante nel caso esaminato secondo la ratio non censurata.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato solo per osservare che una delle affermazioni del tribunale sulla consegna al vettore sarebbe stata correggibile, ma ciò non mutava l’esito per l’esistenza di un’autonoma ratio non impugnata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è ammissibile trasformare una doglianza sulla valutazione delle prove in una censura ex artt. 115 e 116 c.p.c., salvo che si alleghi l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti o l’attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto dalla legge.
  • L’omesso esame rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. concerne un fatto storico decisivo non valutato, non la mera insoddisfazione della parte per il peso o l’interpretazione attribuiti dal giudice a un documento esaminato.
  • Le scritture contabili dell’imprenditore non sono opponibili al curatore fallimentare nell’accertamento del passivo, poiché il curatore opera in funzione della massa dei creditori e non come successore del fallito.
  • L’ordine di esibizione di documenti o scritture è mezzo istruttorio residuale, subordinato ai presupposti di legge e rimesso al prudente apprezzamento del giudice; non può essere richiesto per supplire alla mancata prova del credito gravante sull’istante.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes autonome e ciascuna è sufficiente da sola a sorreggerla, l’impugnazione è inammissibile se non censura tutte le rationes.
  • Nella vendita di cosa da trasportare la consegna al vettore può liberare il venditore, ma resta comunque indispensabile la prova della conclusione del contratto e dell’accordo tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoProveImpugnazioniCompravenditaInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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