Cassazione Penale, Sentenza n. 50058/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Brescia che ha confermato il rigetto, da parte del G.i.p. del Tribunale di Brescia, della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari (con braccialetto elettronico) avanzata ai sensi dell'art. 299 c.p.p. Lamenta violazioni e erronea applicazione degli artt. 274, 275, 299 e 546 c.p.p. e degli artt. 13, 27 e 111 Cost., nonché difetto di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e)). Sostiene che il Tribunale non avrebbe tenuto in debito conto l'esito del giudizio di primo grado (sentenza di condanna a tre anni in rito abbreviato, esclusione dell'aggravante mafiosa e di alcune circostanze aggravanti, concessione di attenuanti), non operando una prognosi aggiornata delle esigenze cautelari: rileva inoltre il decorso del tempo di esecuzione della misura (circa 18 mesi), lo stato di incensuratezza, la situazione familiare ed economica, l'assenza di rapporti con la criminalità organizzata, la mancanza di contatti con gli altri imputati salvo il fratello, il comportamento processuale e l'osservanza delle prescrizioni degli arresti domiciliari. Contesta altresì l'uso, da parte del Tribunale, del riferimento a un "piano di fuga" degli imputati, non risultante come riferibile al ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, in appello contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, il Tribunale non è tenuto a rinnovare integralmente la motivazione ma deve solo indicare le ragioni per cui non riconosce la novità o la decisività degli elementi prospettati. Ha affermato che la mera pronuncia di una pena di tre anni, in assenza del deposito della motivazione della sentenza di primo grado, non costituisce di per sé elemento decisivo per escludere o attenuare le esigenze cautelari già valutate. Ha confermato che il decorso del tempo di esecuzione della misura non è di per sé sufficiente a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari. Ha ritenuto non decisivi neppure i profili personali evocati (incensuratezza, situazione economica, necessità di lavorare, assenza di rapporti con organizzazioni mafiose, adempimento delle prescrizioni), e ha considerato legittimo il riferimento del Tribunale al fatto che gli imputati avevano elaborato un piano di fuga come indizio del rischio di fuga. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Richiamata come base normativa per l'appello presentato contro l'ordinanza del G.i.p.; indica il rito e i presupposti per impugnare le ordinanze cautelari
Norma che disciplina la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare: la Corte sottolinea che la richiesta deve essere sorretta da elementi nuovi e, se il giudice non li ritiene tali o decisivi, è sufficiente che dia atto delle ragioni del mancato riconoscimento senza rinnovare l'intera motivazione
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Norme relative ai motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente per vizi di legge e difetto di motivazione; la Corte ha valutato tali censure e le ha ritenute infondate
Articolo richiamato dal ricorrente come erroneamente applicato; dalla motivazione di cassazione emerge che le censure su tale applicazione non sono state accolte
Norma richiamata nella censura; la Corte rimarca che l'esame delle esigenze cautelari deve considerare eventuali elementi nuovi, ma non è sufficiente il solo richiamo al decorso del tempo
Norma sul giudizio abbreviato richiamata dal ricorrente in relazione agli effetti della pronuncia di condanna; la Corte ha ritenuto che l'esito sanzionatorio senza motivazione depositata non muta automaticamente la valutazione cautelare
art. 13 Cost.
Richiamato dal ricorrente (diritto alla libertà personale); la Corte non ha ritenuto che vi sia stata violazione giustificativa nel mantenimento della misura cautelare
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente in ordine alla responsabilità e proporzionalità della pena; la Corte ha ritenuto infondate le censure connesse
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al giusto processo e motivazione delle decisioni; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse logica e sufficiente rispetto alla richiesta di revoca/sostituzione
art. 628, terzo comma, n. 2) e n. 3-bis) cod. pen.
n. 2) e n. 3-bis) del terzo comma dell'art. 628 cod. pen.
Circostanze aggravanti la cui esclusione nella sentenza di primo grado è stata posta a fondamento della richiesta di attenuazione della misura; la Corte ha ritenuto che la sola esclusione in mancanza della motivazione non fosse decisiva per modificare la valutazione cautelare
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese del giudizio di cassazione per il ricorrente in caso di rigetto; applicata dalla Corte alla luce del rigetto del ricorso
Massime di principio
- La mera pronuncia di condanna in primo grado non è automaticamente idonea a far cessare o attenuare la misura cautelare: occorre il deposito motivato della sentenza o ulteriori elementi nuovi e decisivi
- Il decorso del tempo di esecuzione della misura cautelare, da solo, non prova l'attenuazione delle esigenze cautelari
- Per ottenere revoca o sostituzione della misura ai sensi dell'art. 299 c.p.p. è necessario prospettare elementi nuovi, concreti e decisivi; il giudice, se non li ritiene tali, deve darne motivazione ma non ha l'obbligo di rinnovare integralmente l'esame precedente
- Circostanze personali (incensuratezza, difficoltà economiche, rispetto delle prescrizioni, scelta del rito) possono essere utili ma non sono prive di dubbio sufficienti a superare esigenze cautelari legate a gravà del fatto e al pericolo di reiterazione o di fuga
- Un elemento fattuale indicativo di rischio di fuga (es. elaborazione di un piano di fuga da parte degli imputati) può legittimamente essere valutato anche se non provato in tutti i dettagli relativi alla partecipazione specifica del singolo imputato
- In sede di cassazione la critica al vizio di motivazione richiede dimostrare la manifesta illogicità o contraddittorietà delle ragioni poste dal giudice di merito; argomentazioni meramente assertive o basate su apprezzamenti non decisivi difficilmente ottengono accoglimento
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