Cassazione Civile, Ordinanza n. 00221/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
A seguito di un sinistro nautico avvenuto in porto, nel quale un'imbarcazione ormeggiata a fianco di un'altra entrò in collisione con quest'ultima causando danni rilevanti, il danneggiato agì per ottenere il risarcimento. In primo grado vennero esclusi alcuni soggetti evocati in giudizio e la responsabilità venne ricondotta a un solo convenuto. In appello la decisione fu riformata solo in parte: la corte territoriale attribuì il sinistro al concorso paritario del proprietario dell'imbarcazione che aveva urtato e dell'ente gestore della darsena, ma liquidò il risarcimento come se la responsabilità fosse parziaria, condannando ciascuno per il 50% del danno. Il ricorrente censurò tale impostazione con due motivi: con il primo denunciò la violazione dell'art. 2055 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che, in presenza di fatto dannoso imputabile a più persone, la condanna avrebbe dovuto essere solidale e non pro quota; con il secondo dedusse violazione di artt. 1917 e 2043 c.c. e di norme processuali, lamentando che la corte d'appello non avesse esteso la condanna anche alla compagnia assicuratrice, ritenendo che la domanda risarcitoria si fosse automaticamente estesa anche nei suoi confronti. La compagnia assicuratrice resistette con controricorso; gli altri intimati non svolsero difese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo in cui aveva disposto una ripartizione parziaria del risarcimento, affermando che, essendo il fatto dannoso imputabile a più soggetti, questi rispondono in solido verso il danneggiato ai sensi dell'art. 2055 c.c. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito condannando in solido il proprietario dell'imbarcazione, l'ente gestore della darsena e la compagnia assicuratrice al pagamento dell'intero importo risarcitorio già liquidato in appello, confermando per il resto la sentenza di merito e la liquidazione delle spese del giudizio di gravame. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l'estensione automatica della domanda risarcitoria alla compagnia assicuratrice, osservando che essa era stata evocata solo quale assicuratrice dell'ente chiamato e che la domanda nei suoi confronti era stata proposta per la prima volta in appello; inoltre il ricorso non riportava adeguatamente il contenuto della domanda originaria, con conseguente inammissibilità/infondatezza del motivo.
Norme richiamate
"se il fatto dannoso è imputabile a più persone tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno"
La norma tutela il danneggiato rafforzando la garanzia risarcitoria: quando il medesimo danno è imputabile a più persone, ciascuna è tenuta verso il danneggiato per l'intero, anche se le condotte siano autonome e i titoli di responsabilità diversi.
Il giudice non può discostarsi dal petitum sostanziale introducendo un effetto giuridico diverso da quello domandato; tuttavia, nel caso concreto, la censura è stata assorbita dalla corretta applicazione della solidarietà ex art. 2055 c.c. nella parte accolta.
Richiamato dal ricorrente in tema di copertura assicurativa e chiamata in garanzia; la Corte ha escluso che la domanda nei confronti dell'assicuratore si estendesse automaticamente in mancanza di specifica domanda risarcitoria proposta in primo grado.
Richiamato come titolo generale della responsabilità aquiliana nel contesto del sinistro e della domanda risarcitoria.
Norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
La Corte rileva che il ricorrente non aveva riprodotto nel ricorso il contenuto della domanda originaria, in violazione dell'onere di specifica indicazione degli atti rilevanti.
La causa è stata decisa nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Quando un fatto dannoso è imputabile a più soggetti, la responsabilità verso il danneggiato è solidale ex art. 2055 c.c., anche se le condotte siano autonome e i titoli di responsabilità diversi, purché il danno sia unitario rispetto al danneggiato.
- La solidarietà passiva serve a rafforzare la tutela del creditore/danneggiato, che può chiedere l'intero a uno qualsiasi dei responsabili senza dover agire pro quota.
- La ripartizione interna del peso risarcitorio tra corresponsabili rileva solo nei rapporti di regresso, non nel rapporto esterno con il danneggiato.
- La domanda giudiziale nei confronti di un assicuratore o di un terzo non si estende automaticamente se non sia stata proposta specifica domanda risarcitoria nei suoi confronti in primo grado o se il contenuto della domanda originaria non consenta tale estensione.
- Nel ricorso per cassazione, chi deduce errori sulla portata della domanda deve riportare in modo specifico il contenuto degli atti rilevanti, altrimenti il motivo può risultare inammissibile.
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