Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24006/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con unico atto due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 10/10/2024. Il primo motivo deduceva vizi motivazionali in relazione agli artt. 110 e 337 c.p., ma la Corte rileva che la censura era generica e priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., oltre a risolversi nella mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione ritenuta logica e corretta dai giudici di merito. Il secondo motivo riguardava gli aumenti di pena applicati per la continuazione tra reati: anche qui la Corte evidenzia la mancanza di concreta specificità, perché non veniva dimostrata una effettiva sproporzione, né il motivo si confrontava davvero con la motivazione della Corte territoriale, che aveva giustificato il trattamento sanzionatorio richiamando la gravità del fatto, la violenza sulla persona offesa, il pericolo creato nell'opposizione alle forze dell'ordine e l'organizzazione di tempi e mezzi per la commissione del delitto. Il ricorso tendeva quindi a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla genericità del primo motivo e sulla mancata specificità, nonché sul mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, del secondo motivo relativo alla continuazione e agli aumenti di pena.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato solo come norma asseritamente mal applicata o mal motivata; la censura è stata ritenuta generica e non autosufficiente

  • art. 337 c.p.

    richiamato solo come disposizione rispetto alla quale si denunciavano vizi motivazionali; il motivo è stato giudicato privo di specificità

  • art. 581 c.p.p.

    le impugnazioni devono contenere motivi specifici; la mancanza di specificità, sia intrinseca sia estrinseca, comporta inammissibilità

  • art. 591 c.p.p.

    richiamato implicitamente dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per difetto di specificità

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre in modo sostanzialmente identico le doglianze già svolte in appello: il motivo deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare puntualmente gli errori denunciati.
  • La specificità del motivo va valutata sia in senso intrinseco, rispetto alla chiarezza e determinatezza delle ragioni dedotte, sia in senso estrinseco, ossia rispetto alla reale capacità della censura di criticare la decisione impugnata.
  • È inammissibile il motivo che si limiti a prospettare una lettura alternativa del merito, quando la sentenza di appello abbia già esaminato e disatteso le doglianze con argomentazione logica e non manifestamente illogica.
  • In materia di aumento di pena per continuazione, la censura deve indicare in modo concreto la sproporzione della pena applicata e misurarsi con la motivazione del giudice di merito; non basta una contestazione apodittica.
  • La motivazione sulla dosimetria della pena è sufficiente se dà conto degli elementi significativi del fatto e della gravità concreta della condotta, senza necessità di ulteriori formule rituali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.