Cassazione Penale, Sentenza n. 24160/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato l'assoluzione con la formula "il fatto non costituisce reato" per concorso in violata consegna aggravata (artt. 110 cod. pen., 120 cod. pen. mil. pace, ecc.). Il ricorrente deduce tre motivi: (1) violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza perché non era chiaro se la condotta fosse stata contestata come concorso materiale o morale; (2) omessa valutazione delle memorie difensive e delle dichiarazioni del teste Rienzo e dell'imputato che proverebbero la liceità della condotta e l'illiceità della consegna ricevuta (es. divieto di trasporto congiunto di munizioni e detonatori), chiedendo che venga accertato che "il fatto non sussiste"; (3) violazioni processuali e omessa considerazione di atti e sommarie informazioni depositate, che avrebbero dovuto influire sulla decisione
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i tre motivi: (i) la qualificazione dell'accusa come concorso di persone era corretta e rispettava il principio di correlazione tra contestazione e sentenza; (ii) le memorie, le dichiarazioni e gli esami sono stati valutati dal giudice di merito che ha accertato la sussistenza dei fatti materiali ma ha riconosciuto cause di giustificazione (adempimento del dovere e stato di necessità) tali da escludere la rilevanza penale della condotta; (iii) la formula assolutoria scelta, "perché il fatto non costituisce reato", è corretta quando è accertata una causa di giustificazione pur sussistendo il fatto materiale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Disciplina il concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto corretta l'imputazione per concorso morale/istigazione a carico di Manca
Norma sostanziale militare richiamata nell'imputazione (violata consegna); utilizzata per definire la fattispecie contestata
art. 47, primo comma, n. 2, cod. pen. mil. pace
Ulteriori disposizioni richiamate nella contestazione riguardanti la tipologia di reato militare contestato
Richiamata nell'imputazione (probabilmente aggravante o configurazione specifica collegata alla violata consegna)
artt. 652 e 653 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione agli effetti differenziati delle formule assolutorie (il ricorrente sosteneva che la formula "il fatto non sussiste" avrebbe effetti disciplinari più favorevoli)
Norma sul principio di correlazione tra contestazione e sentenza: la Corte ha ritenuto che il capo di imputazione conteneva gli elementi necessari e non vi fosse eterogeneità tra fatto contestato e decisione
artt. 121, 125, comma 3, 192 e 494 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dal ricorrente per denunciare omissioni e nullità; la Corte ha ritenuto le censure infondate o comunque assorbite dalla congrua motivazione e dall'esito assolutorio
Norma per la condanna al pagamento delle spese processuali: applicata al ricorrente in caso di rigetto
Massime di principio
- La formula assolutoria "perché il fatto non costituisce reato" è corretta quando il fatto materiale è accertato ma sussiste una causa di giustificazione (es. stato di necessità, adempimento del dovere). "Il fatto non sussiste" si usa quando viene esclusa l'esistenza del fatto materiale o l'id quod (la fattispecie) stessa
- Il principio di correlazione tra contestazione e sentenza tutela il diritto di difesa: la censura è fondata solo se la sentenza si basa su un fatto eterogeneo rispetto a quello contestato o il capo d'imputazione non consente di desumerne gli elementi essenziali
- Le doglianze processuali relative a mancata valutazione di memorie o dichiarazioni devono dimostrare che l'omissione ha inciso sul convincimento del giudice; se il giudice di merito ha motivato in modo chiaro e l'assoluzione è stata fondata su scriminanti, tali censure possono risultare assorbite
- Per chi intende impugnare una sentenza per ottenere una diversa formula assolutoria (p. es. per effetti disciplinari), è strategico produrre e evidenziare prove che incardinino l'assenza materiale del fatto, non solo ragioni di scusante o giustificazione
- Nell'assistenza difensiva, va chiarito sin dall'atto di impugnazione il tipo di partecipazione (concorso materiale, concorso morale, istigazione) per evitare censure sulla non correlazione; la chiarezza dell'imputazione riduce il rischio di rigetto per questioni formali
- Le cause di giustificazione (adempimento del dovere, stato di necessità) richiedono una motivazione specifica e collegamenti fattuali precisi: la loro prova può determinare l'assoluzione anche quando l'elemento materiale del reato è accertato
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