Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 05609/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per il reato di incendio ex art. 423 c.p. Avverso tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare contestando la qualificazione giuridica del fatto e la ritenuta recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché formulato con motivi generici e sostanzialmente reiterativi di doglianze già esaminate e respinte in modo esaustivo nella sentenza impugnata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna di merito per il reato contestato è rimasta ferma, non essendovi stato accoglimento del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 423 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non consente di ricostruire ulteriori profili applicativi della fattispecie oltre il richiamo al reato contestato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella specie in euro tremila.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, in modo generico, censure già compiutamente esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
  • La mera deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità quando le doglianze risultano assertive e reiterative, prive di autonoma specificità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.