Cassazione Penale, Sentenza n. 19646/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione per mancata assunzione del teste di polizia giudiziaria e per l'asserita illogica spiegazione dell'assenza di stupefacente nelle abitazioni, poiché tale assenza sarebbe incompatibile con l'accusa di spaccio; 2) vizio di motivazione per mancata contestazione formale di ipotesi concorsuale e per insufficiente accertamento dei collegamenti tra il ricorrente e gli altri soggetti residenti nello stabile, nonché per la discrepanza tra otto ingressi osservati e solo due persone trovate con stupefacente; 3) censura sulla revoca della sospensione condizionale della pena: secondo il ricorrente la revoca sarebbe legittima solo se il nuovo reato fosse stato commesso entro cinque anni dalla passaggio in giudicato della precedente condanna e, nel caso concreto, tale presupposto non sarebbe stato dimostrato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che i giudici di merito hanno correttamente valutato le risultanze investigative e la prova indiziaria: osservazioni dirette degli operanti, ripetitività delle condotte del ricorrente (gestualita' e regolazione degli accessi allo stabile), il rinvenimento di stupefacente nella disponibilita' di acquirenti visti entrare e uscire dall'edificio e l'assenza di una plausibile ricostruzione alternativa fornita dall'imputato. La Corte ha inoltre precisato che il mancato rinvenimento di droga nell'abitazione del ricorrente non invalida il quadro indiziario, posto che il ruolo di lookout escludeva la detenzione della sostanza. Quanto alla revoca della sospensione condizionale, la Corte ha ritenuto sussistente la causa di revoca e ha richiamato il principio secondo cui, nel caso di revoca di diritto previsto dall'art. 168 cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve procedere anche se la sussistenza della causa non era nota al giudice della cognizione. Conseguentemente il ricorso e' stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Norma contestata relativa ai reati in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto corretta la riqualificazione e che la condanna fosse supportata dalla prova indiziaria raccolta
Prevede la revoca della sospensione condizionale della pena in presenza di determinati presupposti. La Corte ha rimarcato che, nei casi di revoca di diritto, il giudice dell'esecuzione deve provvedere anche se la causa non era valutabile nel giudizio di cognizione
Massime di principio
- La responsabilita' per attivita' di spaccio puo' essere accertata anche senza ritrovamento di droga nell'abitazione dell'imputato quando vi siano elementi indiziari gravi e convergenti (osservazioni dirette, gestualita' ripetuta, ingresso di acquirenti trovati in possesso di stupefacente).
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello e' eccezionale e il giudice d'appello puo' ritenere superflua una nuova assunzione di prove se la valutazione degli atti gia' raccolti consente una decisione; la mancata acquisizione di una prova non e' di per se motivo di annullamento se la motivazione spiega la sua inutilita'.
- La mancanza di una ricostruzione alternativa plausibile proposta dall'imputato puo' essere valorizzata dal giudice come elemento a sostegno della valutazione probatoria, senza costituire prova a carico, ma indebolendo l'alternativa difensiva.
- In tema di concorso di persone, non e' sempre necessaria una formale contestazione di ipotesi concorsuale quando la responsabilita' individuale, anche in rapporto ad altri, sia logicamente e fattualmente ricostruibile sulla base degli elementi acquisiti.
- La revoca della sospensione condizionale della pena e' obbligatoria quando sussiste la causa di revoca prevista dalla legge; il giudice deve disporla anche se la verifica di tale causa era estranea al giudizio di cognizione.
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