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Sentenza

Sentenza n. 8889/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/90, con l'inutile decorso del termine di 30 gg dalla formale istanza di accesso inviata dalla ricorrente all'Amministrazione resistente in data 01/10/2025, nonché a seguito della reiterata istanza di accesso/riesame notificata da questa difesa lo scorso 08/10/2025; per l’accertamento del diritto dell'istante a prendere visione e ottenere copia dei documenti richiesti con la suddetta istanza del 01/10/2025, con condanna nei confronti dell'Amministrazione resistente ad esibire integralmente e senza eccezione alcuna la documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202514934

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l'ostensione documentale intervenuta nel corso del giudizio fosse favorevole alla parte ricorrente e avesse integralmente soddisfatto la pretesa di accesso. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità del silenzio-rigetto. Le spese di lite sono state compensate in considerazione dei documenti depositati e del complessivo andamento della vicenda contenziosa.

TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso documentale presentata il 1° ottobre 2025 e sulla successiva istanza di accesso/riesame

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (istante accesso)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, per l'inutile decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione di un'istanza di accesso documentale all'INPS, successivamente reiterata con istanza di accesso/riesame. Ha chiesto l'accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta, con ordine all'amministrazione di esibirla integralmente. Nel corso del giudizio, l'INPS ha trasmesso la documentazione richiesta e ha successivamente depositato anche copia dei pareri negativi relativi al rinnovo del contratto, adottati dal Responsabile del Centro Medico legale e dal Coordinatore generale medico legale.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Il decorso del termine di trenta giorni dalla richiesta di accesso determina il silenzio-rigetto, oggetto dell'impugnazione; l'intervenuta ostensione documentale nel corso del giudizio ha però reso non più attuale la controversia.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel contesto della definizione del giudizio a seguito della sopravvenuta soddisfazione della pretesa, senza ulteriore specificazione nel testo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto normativo, insieme al GDPR, per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'ostensione integrale della documentazione richiesta, intervenuta nel corso del giudizio di accesso e favorevole all'istante, determina la cessazione della materia del contendere perché sopravviene il venir meno dell'interesse alla decisione sulla legittimità del precedente silenzio-rigetto.
  • Nel giudizio instaurato contro il silenzio-rigetto su un'istanza di accesso, l'amministrazione può soddisfare la pretesa mediante la trasmissione dei documenti richiesti anche durante il processo; quando tale ostensione soddisfa la domanda, il giudice definisce il giudizio dichiarando la cessazione della materia del contendere, senza esaminare il merito dell'originario diniego tacito.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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