Cassazione Civile, Ordinanza n. 06229/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce in ambito successorio, relativamente alla successione di una de cuius. In primo grado il giudice ha accolto la domanda riconvenzionale del convenuto, dichiarando autentico un testamento olografo del 6 ottobre 2003, pubblicato con verbale notarile del 9 luglio 2008, con il quale la testatrice aveva nominato erede universale l'altro coerede. La corte d'appello ha confermato la decisione, aderendo alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi sostanzialmente sovrapponibili: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 132, 112 e 196 c.p.c., lamentando che la corte territoriale avesse recepito acriticamente la CTU, senza motivare sulle specifiche contestazioni del consulente di parte e senza spiegare il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione della consulenza; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTU avesse risposto in modo generico alle contestazioni tecniche della parte e che il giudice avrebbe dovuto rinnovare la perizia o chiedere chiarimenti al consulente d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha dichiarati inammissibili. Ha rilevato che le censure miravano in realtà a sollecitare un nuovo giudizio di merito sulle risultanze peritali, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che è rimesso al giudice di merito il potere discrezionale di disporre o meno una nuova consulenza tecnica o di richiedere chiarimenti al CTU, e che non è censurabile la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni della consulenza d'ufficio, purché ne condivida i passaggi salienti e ne dia adeguata ragione. Quanto al dedotto vizio di cui all'art. 132 c.p.c., ha precisato che la contraddittorietà rilevante è solo quella interna e radicale tra affermazioni inconciliabili, tale da rendere incomprensibile la decisione, situazione non ravvisata nel caso concreto. È stata disposta la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, non avendo l'intimato svolto difese, nulla è stato statuito sulle spese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di motivazione rilevante non coincide con una semplice decisione non condivisibile o con un percorso logico criticabile, ma richiede una contraddittorietà insanabile tra affermazioni inconciliabili che renda incomprensibile la sentenza.
La censura evocata dal ricorrente è stata ritenuta in realtà diretta a ottenere una rivalutazione del merito, non a evidenziare un vero vizio di ultrapetizione o omissione di pronuncia.
La rinnovazione della consulenza tecnica è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, non essendo sindacabile in cassazione come regola generale se il giudice abbia già motivato sulla condivisione della CTU.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, ricorrendone i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di sussistenza dei presupposti di legge.
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un terzo grado di merito per rimettere in discussione la valutazione delle risultanze peritali già compiuta dai giudici di merito.
- La sentenza che recepisce per relationem le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio è legittima se dà conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della condivisione e dell'adeguata confutazione delle critiche di parte.
- La scelta di disporre una nuova consulenza tecnica o di chiedere chiarimenti al consulente d'ufficio appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non integra, di per sé, un vizio denunciabile in cassazione.
- Il vizio di motivazione per contraddittorietà sussiste solo quando vi siano affermazioni tra loro radicalmente inconciliabili tali da rendere la decisione incomprensibile, non quando la motivazione sia semplicemente non persuasiva o opinabile.
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