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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24726/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una misura cautelare personale applicata nei confronti di una donna indagata per maltrattamenti contro familiari o conviventi: il tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero contro l’ordinanza del G.I.P. che aveva negato la cautela, ha disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con braccialetto elettronico ex art. 275-bis c.p.p., e in subordine il divieto di dimora nel comune di Vallo della Lucania. La difesa ha ricorso per cassazione deducendo, in sintesi: insussistenza degli indizi di maltrattamenti perché i fatti descritti sarebbero riconducibili a mera conflittualità di coppia e non a un regime abituale vessatorio; insussistenza o carenza di attualità delle esigenze cautelari, anche in ragione dell’intervenuta cessazione della convivenza, dei provvedimenti del giudice civile sull’affidamento della minore e sull’assegnazione della casa familiare, e dell’assenza di ulteriori episodi dopo la querela; erronea applicazione del braccialetto elettronico e del meccanismo che prevede, in caso di rifiuto, il divieto di dimora; illegittimo uso, ai fini cautelari, di provvedimenti civili assunti senza contraddittorio penale; mancanza di autonoma motivazione del tribunale del riesame, che si sarebbe limitato a recepire l’appello del pubblico ministero.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico, osservando che l’ordinanza impugnata descriveva una pluralità di condotte reiterate, prevaricatrici e vessatorie, idonee a integrare il delitto di maltrattamenti contro il convivente, e ha ribadito che la fattispecie non richiede che la vittima sia completamente annichilita né che cessi di reagire o di mantenere una vita sociale autonoma. Ha reputato poi infondati i motivi sulle esigenze cautelari e sul divieto di avvicinamento, rilevando che il tribunale aveva motivato sull’attualità del pericolo di reiterazione e sulla proporzionalità della misura, nonché sull’obbligatorietà delle modalità di controllo mediante strumenti elettronici in caso di divieto di avvicinamento; ha distinto l’ipotesi del rifiuto del braccialetto da quella del mero mancato funzionamento tecnico, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Ha infine escluso che l’uso di elementi provenienti dal giudizio civile fosse presuntivo o illegittimo, e ha affermato che l’autonoma valutazione del tribunale del riesame non è richiesta a pena di nullità quando la decisione sia adottata all’esito del contraddittorio. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 572 c.p.

    Il reato di maltrattamenti in famiglia o verso convivente è configurabile quando vi siano condotte reiterate e complessivamente vessatorie, anche se non sistematiche, idonee a ledere dignità, integrità fisica o psichica e libertà di autodeterminazione della vittima.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato per contestare la gravità indiziaria; la Corte ribadisce che la censura in cassazione è ammissibile solo se la motivazione della misura sia meramente apparente o assolutamente illogica.

  • art. 274 lett. c) c.p.p.

    Le esigenze cautelari possono fondarsi sul pericolo concreto e attuale di reiterazione, desunto dalla gravità e intensità delle condotte e dalla perdurante incapacità di autocontrollo.

  • art. 275 c.p.p.

    La misura va scelta in base a adeguatezza e proporzionalità rispetto alle esigenze cautelari ravvisate.

  • art. 282-ter c.p.p.

    Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa è misura idonea a interrompere le condotte vessatorie e persecutorie; la disciplina delle modalità di esecuzione è collegata alla protezione della vittima.

  • art. 275-bis c.p.p.

    Le modalità di controllo elettronico seguono in via automatica al divieto di avvicinamento; la norma è divenuta obbligatoria per effetto della legge richiamata dalla Corte.

  • art. 299 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in tema di modifica della misura; la Corte non vi ravvisa una violazione nel caso concreto.

  • art. 310, comma 3, c.p.p.

    Il differimento dell’efficacia della misura fino alla definitività del provvedimento impugnato è ritenuto imposto dalla norma.

  • art. 311 c.p.p.

    Nel ricorso per cassazione avverso ordinanze cautelari è sindacabile solo una motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, tale da essere meramente apparente.

  • art. 325 c.p.p.

    È il parametro dell’impugnazione cautelare richiamato dalla difesa; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 125 c.p.p.

    La motivazione deve consentire di seguire il percorso logico-giuridico del giudice; nel caso concreto la Corte ritiene che ciò sia avvenuto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione alla motivazione e al contraddittorio; la Corte esclude violazioni nel caso concreto.

  • art. 13 Cost.

    Richiamato in relazione alla libertà personale e alle misure cautelari; non è ravvisata violazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 28 reg. esec. c.p.p.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità avverso ordinanze cautelari personali, la motivazione è censurabile solo quando sia meramente apparente o del tutto inidonea a rendere comprensibile il percorso logico del giudice; non è sufficiente una diversa lettura alternativa delle risultanze investigative.
  • Il delitto di maltrattamenti in famiglia o verso convivente può essere integrato da una pluralità di condotte reiterate e complessivamente vessatorie, anche se non rigidamente sistematiche, purché espressive di un rapporto oppressivo e idonee a ledere dignità, integrità fisica o psichica e libertà di autodeterminazione della vittima.
  • La mera persistenza di una certa capacità reattiva della persona offesa, o il fatto che essa continui a lavorare o a mantenere relazioni sociali, non esclude di per sé il reato di maltrattamenti né la condizione di soggezione generata dalle vessazioni.
  • Ai fini cautelari, il pericolo di reiterazione può essere desunto dalla gravità, intensità e attualità delle condotte contestate, nonché dall’assenza di elementi concreti che attestino una stabile cessazione delle cause dell’aggressività.
  • Nel divieto di avvicinamento alla persona offesa, le modalità di controllo elettronico sono funzionali all’effettività della misura; la questione dell’eventuale automatismo va distinta tra mancato funzionamento tecnico del dispositivo e rifiuto del destinatario, poiché solo nel primo caso è necessaria una nuova rivalutazione della misura.
  • L’autonomia valutativa del tribunale del riesame non costituisce un requisito formale sanzionato a pena di nullità quando la decisione intervenga all’esito del contraddittorio e la motivazione dia conto delle ragioni della scelta cautelare.
  • La valutazione del giudice cautelare può tener conto di provvedimenti del giudice civile come elementi corroborativi del quadro fattuale, purché non li assuma come presunzioni assolute e conservi un autonomo apprezzamento penale.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieMaltrattamenti contro familiari e conviventiImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiDelitti contro la famigliaProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

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