Cassazione Penale, Sentenza n. 26927/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
INAIL ha impugnato il decreto del 13/11/2023 del Tribunale di Salerno perché, nel provvedimento di rinvio, il Tribunale aveva ammesso vari crediti nella massa della C&E Holding s.r.l. ai sensi dell'art. 59 d.lgs. n. 159/2011 e li aveva dichiarati estinti per confusione ai sensi dell'art. 50, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, ritenendoli "crediti erariali". INAIL contestava la qualificazione come crediti erariali e dunque la relativa estinzione per confusione, deducendo la violazione dell'art. 50, comma 2.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, in caso di confisca di beni già sottoposti a sequestro, si estinguono per confusione (art.1253 c.c.) solo i crediti effettivamente erariali (ad es. imposta di registro) e soltanto nei limiti in cui il credito abbia trovato capienza nel patrimonio confiscato; restano invece fermi i crediti non erariali (contributi previdenziali/assistenziali, tributi locali, diritti camerali). Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della parte del decreto impugnato che aveva dichiarato l'estinzione per confusione dei crediti ammessi.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 50, comma 2
La Corte interpreta l'art.50, comma 2 nel senso che l'estinzione per confusione riguarda esclusivamente i crediti erariali, e opera solo nella misura in cui il credito trovi capienza nel patrimonio confiscato.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 59
Norma richiamata per l'ammissione dei crediti nello stato passivo della massa; l'ammissione ex art.59 non equivale automaticamente alla qualificazione del credito come erariale.
Principio della confusione: l'obbligazione si estingue quando il creditore e il debitore si identificano nella stessa persona. Applicato dalla Corte per precisare che tale effetto si verifica, nella fattispecie, solo per i crediti erariali e nei limiti della capienza patrimoniale.
D.L. 28/10/2020, n. 137, art. 23, comma 8, conv. con L. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale al procedimento; strumento formale usato nel processo di cassazione.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 56 del 03/01/2019 (Rv. 652498 - 01)
Precedente giurisprudenziale che chiarisce la distinzione tra crediti erariali e non erariali in tema di estinzione per confusione dopo confisca di beni già sequestrati, e che è stato richiamato dalla Corte per fondare la decisione.
Massime di principio
- Solo i crediti di natura "erariale" possono essere estinti per confusione quando sono soddisfatti mediante patrimonio confiscato; la qualificazione della natura del credito è essenziale.
- L'estinzione per confusione opera soltanto nella misura in cui il credito abbia trovato capienza nel patrimonio confiscato: se la capienza è parziale, l'estinzione è parziale.
- I crediti non erariali (es. contributi previdenziali/assistenziali, tributi locali, diritti camerali) non si estinguono per confusione in queste ipotesi e permangono nei confronti della massa.
- L'ammissione al passivo (ex art.59 d.lgs.159/2011) non comporta automaticamente l'estinzione per confusione: il giudice deve accertare la natura erariale e la capienza patrimoniale.
- In caso di contestazione della natura del credito è opportuno documentare e valorizzare la qualificazione sostanziale del credito; in presenza di erronee qualificazioni il rimedio possibile è il ricorso in Cassazione su questioni di diritto.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la parte del provvedimento viziata quando la questione riguarda l'interpretazione di norme già chiarite dalla giurisprudenza.
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