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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3426/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza dell'11/09/2024 con cui il giudice dell'esecuzione della Corte di Appello di Napoli ha revocato, ai sensi degli artt. 164, 4° comma, e 168, 3° comma, c.p., la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa con riferimento a due sentenze definitive (una del 5/6/2014, definitiva il 6/11/2014, per reati di cui agli artt. 648 c.p. e 171-ter L. 633/1941; l'altra del 13/3/2015, definitiva il 27/6/2015, per reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990). Il potere impugnato si fonda su una presunta violazione del principio del contraddittorio: secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione, dopo essersi riservato la decisione con ordinanza del 12/06/2024 (non comunicata alle parti), aveva acquisito il fascicolo del giudizio di merito al fine di verificare la sussistenza di una causa ostativa alla conservazione del beneficio, senza darne comunicazione e senza instaurare il confronto fra le parti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che le censure del ricorrente si fondino su enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata. Il principio applicato è che, nel procedimento esecutivo, l'acquisizione di atti o copie del procedimento di cognizione non richiede instaurazione del contraddittorio perché l'intero fascicolo di cognizione è già nella disponibilità del giudice dell'esecuzione (richiamata Sez. 3, n. 36363/2021, Orlandi). Per conseguenza, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Corte esclude elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa in ordine alla causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • codice penale - art. 164, quarto comma

    Norma richiamata quale base per la revoca del beneficio della sospensione condizionale; la Corte non ha messo in discussione l'applicazione dell'articolo ma ha ritenuto corretta la procedura del giudice dell'esecuzione nel reperire il fascicolo di cognizione.

  • codice penale - art. 168, terzo comma

    Norma richiamata quale ulteriore presupposto per la revoca del beneficio; confermata implicitamente la legittimità della revoca operata dal giudice dell'esecuzione.

  • codice di procedura penale - art. 616

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di disporre somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; la Corte lo applica per condannare il ricorrente a 3.000 euro essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi causa di inesatta determinazione della inammissibilità imputabile all'assenza di colpa.

  • Giurisprudenza - Sez. 3, n. 36363 del 21/05/2021 (Orlandi, Rv. 282330)

    Principio di diritto richiamato: nel procedimento di esecuzione l'acquisizione del fascicolo del giudizio di cognizione non richiede instaurazione del contraddittorio perché il fascicolo è già nella disponibilità del giudice dell'esecuzione.

  • Corte costituzionale - n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione al criterio di valutazione della colpa del ricorrente: la Corte di legittimità rileva che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel procedimento esecutivo il giudice può acquisire atti e copie del procedimento di cognizione senza riaprire un formale contraddittorio, poiché il fascicolo di cognizione è considerato già nella sua disponibilità.
  • Denunciare la violazione del contraddittorio per l'acquisizione del fascicolo di merito è inefficace se la giurisprudenza consolidata ritiene lecita tale acquisizione; bisogna mostrare un pregiudizio concreto e una violazione di norme inderogabili.
  • Le impugnazioni che si fondano su interpretazioni contrastanti con regole chiare e con la giurisprudenza consolidata possono essere dichiarate inammissibili in sede di legittimità.
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e disporre somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo prova di giustificata buona fede o mancanza di colpa.
  • In casi simili conviene tempestivamente far valere, in sede di esecuzione, richieste di comunicazione e di contraddittorio specificando l'eventuale pregiudizio, e valutare la giurisprudenza di legittimità applicabile prima di proporre ricorso in Cassazione.

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