Cassazione Civile, Ordinanza n. 08157/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso su un provvedimento del Tribunale che aveva condannato una società a restituire all'altra parte le somme corrisposte a titolo di addizionale provinciale sull'energia elettrica nell'ambito di un rapporto di somministrazione. La società aveva impugnato l'atto impositivo e, in secondo grado, la Corte di giustizia tributaria del Piemonte aveva accolto l'appello, ritenendo applicabile l'imposta di registro in misura fissa. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che il provvedimento dovesse essere tassato come condanna al pagamento di somme e non come sentenza di nullità/annullamento/risoluzione soggetta a imposta fissa. Ha inoltre contestato l'assimilazione della condanna restitutoria alla caducazione del titolo negoziale, richiamando il tema della ripetizione di indebito oggettivo e dell'effetto delle pronunce della Corte di giustizia UE sulla norma interna incompatibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione impugnata e la proposta di definizione anticipata. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa al provvedimento giudiziario che, a seguito della disapplicazione della norma interna incompatibile con il diritto unionale, aveva comportato la caducazione del titolo del pagamento e la condanna alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte. La Corte ha rilevato che l'azione di ripetizione di indebito oggettivo presuppone l'assenza o il venir meno della causa del pagamento e ha funzione recuperatoria/restitutoria, non rientrando nell'ambito dell'art. 8, comma 1, lett. b), ma semmai in quello, interpretato restrittivamente, della lett. e) della stessa tariffa. Sono state poste a carico della ricorrente le spese di legittimità, oltre alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma evocata come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
non applicabile al provvedimento di condanna restitutoria, perché presuppone la fisiologica validità del contratto da cui derivano le obbligazioni oggetto di condanna
art. 8, comma 1, lett. e), Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
si applica in via restrittiva ai provvedimenti che dichiarano nullità, annullamento, risoluzione o comunque la caducazione del titolo, con funzione meramente restitutoria e ripristinatoria
art. 40 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato per escludere l'alternatività IVA/registro nella ripetizione di indebito oggettivo, ritenuta non rilevante nel caso
la ripetizione di indebito oggettivo presuppone un pagamento privo di causa o la successiva caducazione della causa originaria e ha funzione recuperatoria
menzionato come esempio di nullità di singole clausole che non travolge necessariamente l'intero contratto, ma resta nell'ambito dei provvedimenti assoggettati a imposta fissa
richiamato per la proposta di definizione anticipata e per la successiva trattazione dell'opposizione
richiamato per la fissazione della trattazione collegiale dopo l'opposizione alla proposta
base per la condanna alla somma ulteriore in favore della controricorrente
base per la condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende
disapplicato perché incompatibile con la Direttiva n. 2008/118/CE
Direttiva 2008/118/CE
fonte unionale che determina la disapplicazione della norma interna incompatibile
richiamato quale fondamento della ripetizione dell'indebito oggettivo
Massime di principio
- L'imposta di registro in misura fissa si applica ai provvedimenti giudiziari che dichiarano la nullità, annullano o risolvono un contratto, oppure che comunque caducano il titolo originario, quando la condanna alle restituzioni ha funzione meramente ripristinatoria della situazione preesistente.
- L'art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa dell'imposta di registro va interpretato restrittivamente e non si estende alle pronunce che dispongono la restituzione di somme indebitamente corrisposte in conseguenza del venir meno del titolo giustificativo del pagamento.
- L'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. presuppone la mancanza originaria della causa solvendi oppure la successiva caducazione del rapporto, e la relativa sentenza ha funzione recuperatoria del patrimonio del solvens.
- Quando una norma interna è incompatibile con il diritto unionale e deve essere disapplicata, la pronuncia che ne consegue può essere assimilata, ai fini dell'imposta di registro, a una caducazione del titolo negoziale, con conseguente applicazione della disciplina fiscale prevista per gli atti di nullità/annullamento/risoluzione.
- Non è sufficiente invocare l'art. 8, comma 1, lett. b), per tassare come condanna al pagamento una sentenza che, in sostanza, si limita a ripristinare la situazione anteriore mediante restituzione di quanto indebitamente versato.
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