Cassazione Penale, Sentenza n. 26597/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Bologna che aveva confermato la misura cautelare personale (titolo cautelare genetico) relativa al delitto di omicidio volontario. Il ricorrente deduceva errore di applicazione della legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della scriminante della legittima difesa: la difesa sosteneva che la condotta dello Iadicicco fosse proporzionata alla minaccia subita (precedente aggressione con bottiglia, ingresso dell'aggressore in casa, differenza di corporatura) e che al più potesse configurarsi un eccesso colposo, non la carenza di scriminante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato carenze nella motivazione del Tribunale della Libertà: il giudice di merito non ha adeguatamente confrontato e valutato le risultanze istruttorie in chiave prognostica, è parsa orientata verso un'erronea esigenza di "certezza" della prova della scriminante e non ha spiegato in modo convincente la preferenza per la deposizione del testimone Jouablia rispetto ad altre risultanze o alle dichiarazioni dell'indagato. Inoltre non è stato chiarito il punto dell'immobile in cui avvenne il ferimento, con conseguenze sull'applicabilità dell'art. 52 comma 2 c.p. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Richiamata per la composizione del Tribunale che ha deciso in fase cautelare; contestualizza la decisione di conferma del titolo cautelare.
Richiama il principio che le misure cautelari richiedono "gravi indizi di colpevolezza" intesi come prognosi sulla probabilità qualificata di condanna; se risulta l'esistenza di una causa di giustificazione non può sussistere una probabilità qualificata di condanna e dunque non può applicarsi la misura.
art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen.
Indicata fra le regole procedurali cui il giudice cautelare deve attenersi nella valutazione degli elementi probatori incidentali.
art. 533 comma 1 cod. proc. pen.
Riferita come criterio di giudizio della decisione finale (colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio) che deve essere tenuto presente "in via mediata" anche nella prognosi cautelare.
art. 530 comma 3 cod. proc. pen.
Rilevato per il principio che la prova della causa di giustificazione comporta l'assoluzione e che il dubbio sulla sussistenza dell'esimente va valutato a favore dell'imputato; questo incide sulla possibilità di applicare misure cautelari.
Richiamato con riferimento all'importanza della specificazione del luogo del ferimento (interno/esterno all'abitazione) ai fini dell'applicabilità e della valutazione della legittima difesa "difesa domiciliare".
Sez. U, sentenza Audino 22.3.2000 (rv 215828) e Sez. I, Misseri 17.5.2011 (rv 250243)
Giurisprudenza di principio richiamata per i limiti del controllo di legittimità: la Cassazione verifica la completezza, la logicità e la non contraddittorietà del percorso argomentativo del giudice di merito nella valutazione degli indizi e della motivazione cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare il giudice deve compiere una valutazione prognostica sugli "indizi di colpevolezza" che sia specifica, logica e razionale, confrontando criticamente tutte le risultanze (testimonianze, dichiarazioni dell'indagato, elementi di prova tecnica) e motivando la preferenza per alcune rispetto ad altre.
- La sussistenza di una causa di giustificazione non richiede la prova certa della sua esistenza per escludere le misure cautelari: è sufficiente un grado elevato o rilevante di probabilità che il fatto sia stato commesso in presenza della scriminante.
- Il giudice cautelare non può richiedere una "certezza" della scriminante; deve valutare la sua probabilità e, se emergono elementi seri a favore della giustificazione, non può legittimamente confermare la misura.
- Nei casi in cui rilevi l'ubicazione del fatto (es. se il ferimento è avvenuto all'interno dell'abitazione) il giudice deve esplicitare le conseguenze normative (es. art. 52 c.p.) nella motivazione.
- Dal punto di vista procedurale, la regolarità di inoltro del ricorso (es. tramite PEC) e la corretta identificazione del fascicolo sono elementi rilevanti per l'ammissibilità e la trattazione; duplicazioni di atti vanno ricondotte e chiarite in motivazione.
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