Cassazione Penale, Sentenza n. 32580/2025 del 02/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Urciuolo: impugnava la condanna per il reato di cui all'art. 496 c.p. denunciando violazione degli artt. 213 e 349 c.p.p. e vizio di motivazione per identificazione errata basata sulla deposizione di un agente (assenza di ricognizione formale, mancata escussione del fratello ritenuto diverso) e, separatamente, censurava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche rilevando che la sua negazione responsabilità non poteva essere motivo per escluderle. Camboni: deduceva che la Corte d'appello aveva motivato apoditticamente la condanna per favoreggiamento (contestando che la sua condotta fosse tale), eccepiva la mancata considerazione di una alternativa difensiva (volontà di allontanarsi, possibile scriminante o auto-favoreggiamento), invocava l'applicabilità della causa di non punibilità dell'art. 131-bis c.p. (novellato) e lamentava omessa valutazione della causa di non punibilità e l'eccessività della pena, chiedendo comunque pena sostitutiva o riduzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Mario Urciuolo e ha dichiarato inammissibile il ricorso di Mario Camboni. Per Urciuolo la Corte ha ritenuto logica e congrua la valutazione della prova adottata dai giudici di merito: l'identificazione è stata fondata sulla deposizione del poliziotto che ha dichiarato di conoscere entrambi i fratelli e di poterli distinguere, sul riscontro dei precedenti e sulla prossimità temporale dell'apprezzamento visivo; la mancata ricognizione formale non inficia in automatico la prova testimoniale e la difesa non ha dimostrato travisamento della prova. Quanto alle attenuanti generiche, la loro esclusione è stata ritenuta motivata in base agli elementi di cui all'art. 133 c.p. e al potere discrezionale del giudice. Per Camboni la Corte ha considerato i motivi come un mero diverso apprezzamento dei fatti e assertivi/ipoetici, privi di specificità e senza allegazione di travisamento probatorio, quindi inammissibili; le istanze relative all'art. 131-bis e alla riduzione della pena sono state ritenute generiche e non adeguatamente motivate. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali; Camboni è altresì condannato al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Riferita al reato di dichiarazioni mendaci rese a pubblico ufficiale; la Corte ha confermato la condanna ritenendo provata l'attribuzione delle generalità false a Urciuolo sulla base della testimonianza credibile degli operanti
Richiamato quale altro capo di imputazione originario nei gradi precedenti; non discusso specificamente in Cassazione oltre alla conferma complessiva delle pronunce di merito
Riferito alla contestazione a Camboni (favorimento); la Corte ha ritenuto che le censure sulla qualificazione della condotta non siano state formulate con la specificità richiesta per la cassazione
Norma sulla ricognizione; la Corte ha precisato che l'assenza della ricognizione non esclude la prova per testi ai fini identificativi quando la testimonianza sia ritenuta credibile
Norma sugli elementi di prova; invocata dalla difesa per vizio di motivazione, la Corte ha ritenuto la valutazione della prova dei giudici di merito congrua e non viziata
art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di motivazione impugnabile in cassazione; la Corte ha valutato i motivi nei limiti consentiti
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione discrezionale dei giudici di merito che hanno escluso le attenuanti in presenza di precedenti e di condotte reiterate
Invocata da Camboni come causa di non punibilità: la Corte ha ritenuto la deduzione generica e priva di specificità, quindi inammissibile
Norma che consente condanna alle spese e, in caso di ricorso infondato o colpevole, al versamento alla Cassa delle ammende; applicata per condannare i ricorrenti alle spese e Camboni al pagamento di euro 3.000
Massime di principio
- La identificazione di un imputato può essere fondata anche su testimonianza di agenti che dichiarano di conoscere la persona per ragioni d'ufficio; l'assenza di una ricognizione formale non annulla automaticamente tale prova se la deposizione è credibile e motivata
- Un ricorso in Cassazione che si limita a proporre un diverso apprezzamento dei fatti senza denunciare il travisamento della prova è inammissibile
- Le censure generiche, prive di specificità e fondate su meri asserti ipotetici, non soddisfano i requisiti di ammissibilità in Cassazione
- La negazione di responsabilità dell'imputato non costituisce di per sé un motivo valido per riconoscere le attenuanti generiche; tali circostanze vengono valutate discrezionalmente dal giudice sulla base degli elementi di cui all'art. 133 c.p.
- La richiesta di applicazione di una causa di non punibilità (es. art. 131-bis) deve essere articolata e specifica: un richiamo meramente formale ai presupposti normativi è insufficiente
- Per le impugnazioni penali è rischioso sostenere che la motivazione dei giudici di merito sia 'apodittica' senza indicare punti specifici di illogicità o contraddizione; la Corte di legittimità verifica la congruità e la logicità della motivazione
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