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Ordinanza

Ordinanza n. 204/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso in data -OMISSIS- di revoca del nulla osta al lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202600583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia in forza di un nulla osta per lavoro subordinato rilasciato ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 286/1998, ha impugnato il provvedimento prefettizio di revoca, chiedendone la sospensione cautelare. La revoca era motivata dalla carenza di una serie di documenti relativi al datore di lavoro, al rapporto lavorativo, alla posizione previdenziale e fiscale, all'alloggio e alla posizione del lavoratore, tra cui visura camerale aggiornata, autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale, proposta di contratto di soggiorno, asseverazione sottoscritta digitalmente, DURC, verifica presso il Centro per l'Impiego, passaporto, documento del datore di lavoro, certificato di idoneità abitativa e comunicazione di ospitalità. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge inoltre che il contratto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta non era mai stato stipulato e che la documentazione originariamente carente non risultava integrata. Il ricorrente ha contestato la revoca, ma il testo non specifica analiticamente i singoli vizi dedotti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente il fumus boni iuris. Secondo il Collegio, il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato in funzione dell'assunzione presso uno specifico datore di lavoro e il permesso di soggiorno è condizionato all'effettiva instaurazione ed esecuzione di quel rapporto. Poiché il contratto non era mai stato stipulato, la mera disponibilità del datore a procedere all'assunzione non era sufficiente a conservare l'efficacia del nulla osta. Il TAR ha richiamato l'orientamento secondo cui la mancata instaurazione del rapporto determina la revoca del nulla osta, anche per evitare elusioni della disciplina sull'ingresso degli stranieri per lavoro subordinato. Ha inoltre rilevato precedenti riguardanti la medesima ditta, alla quale erano stati ricondotti numerosi nulla osta non seguiti dal perfezionamento della procedura di primo ingresso. È stata esclusa anche la possibilità di fare riferimento al permesso per attesa occupazione, ritenuta configurabile soltanto quando un rapporto di lavoro sia stato effettivamente instaurato e successivamente cessato per causa non imputabile al lavoratore. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Il nulla osta per lavoro subordinato è collegato all'assunzione dello straniero presso uno specifico datore di lavoro e costituisce presupposto dell'ingresso e del soggiorno per l'effettivo svolgimento di quel rapporto.

  • art. 22, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è richiamata in relazione all'asseverazione richiesta nella documentazione inerente al nulla osta.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata respinta per l'insussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 44 d.l. 73/2022

    La norma è richiamata in relazione all'asseverazione richiesta per la procedura di ingresso per lavoro subordinato.

  • art. 7 d.lgs. 286/1998

    La norma è richiamata in relazione alla comunicazione di ospitalità richiesta nella documentazione.

Massime di principio

  • Il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato a favore di un cittadino straniero è funzionalmente e specificamente collegato all'assunzione presso il datore di lavoro che lo ha richiesto; se il rapporto di lavoro non viene mai instaurato dopo l'ingresso in Italia, il nulla osta è privo di efficacia e può esserne disposta la revoca.
  • La mera disponibilità del datore di lavoro a procedere all'assunzione non equivale alla stipulazione e all'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, né è sufficiente a impedire la revoca del nulla osta quando manchi anche la documentazione richiesta dalla disciplina di ingresso.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l'interruzione di un rapporto di lavoro precedentemente e validamente instaurato, cessato per causa non imputabile al lavoratore; non si applica quando il rapporto di lavoro non sia mai stato concluso.
  • Il requisito dell'assunzione presso lo specifico datore indicato nel nulla osta mira a prevenire l'elusione della disciplina sull'ingresso per lavoro subordinato mediante proposte di lavoro meramente formali o provenienti da datori non realmente intenzionati ad assumere.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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