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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30912/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in materia di stupefacenti, relativa al reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Con un unico motivo la difesa ha dedotto violazione di legge penale e processuale, lamentando che il fatto non fosse stato riqualificato nella fattispecie di minore gravità di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo decreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, contro una sentenza resa all'esito del concordato ex art. 599-bis c.p.p., siano proponibili solo censure relative: a eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà di accedere al concordato; al consenso del pubblico ministero; al contenuto difforme della pronuncia; ovvero all'applicazione di una pena illegale. Poiché il motivo dedotto mirava invece alla riqualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, la doglianza è stata ritenuta estranea ai limiti del ricorso. La declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; è stato inoltre disposto, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Regola il concordato in appello; contro la sentenza resa all'esito di tale rito sono deducibili solo specifici vizi, non la rivalutazione nel merito della qualificazione del fatto richiesta con il concordato.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice contestata nel giudizio di merito, relativa ai reati in materia di stupefacenti.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Fattispecie attenuata di minore gravità invocata dalla difesa in sede di ricorso per chiedere la riqualificazione del fatto.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura quando ne ricorrano i presupposti.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Contro una sentenza di appello resa all'esito del concordato ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è a critica vincolata: sono deducibili solo i vizi attinenti alla volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della decisione rispetto all'accordo e alla pena illegale.
  • Non è ammissibile il ricorso che, sotto forma di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una diversa qualificazione del fatto o una nuova valutazione del merito incompatibile con il perimetro del concordato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'obbligo di pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
  • Quando il ricorso è inammissibile per ragioni strettamente processuali e non vengono in rilievo questioni sulla responsabilità o sulla pena, la posizione sostanziale dell'imputato resta ferma rispetto alla decisione di merito impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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