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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32824/2026 del 03/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato è stato condannato per avere cagionato la morte della persona offesa colpendola al viso, al collo e al torace con 92 coltellate, molte delle quali nella zona del viso. L’imputato ha ammesso di aver colpito la vittima durante una discussione e ha sostenuto di avere agito dopo aver assunto una notevole quantità di cocaina. La Corte di assise di appello ha rideterminato la pena in ventuno anni di reclusione, confermando nel resto la condanna di primo grado. Il ricorso per cassazione si articolava in due motivi. Con il primo motivo la difesa denunciava violazione di legge in relazione all’aggravante della crudeltà, sostenendo che il riconoscimento fosse fondato essenzialmente sul numero dei colpi e non considerasse adeguatamente la componente soggettiva, lo stato emotivo dell’imputato e la natura impulsiva della condotta. Con il secondo motivo la difesa denunciava violazione di legge per il mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione, deducendo che la vittima avrebbe rivolto ripetute offese e minacciato l’imputato con un coltello, determinandone lo stato d’ira.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Quanto all’aggravante della crudeltà, ha rilevato che essa richiede una condotta eccedente rispetto alla normale offensività necessaria per la consumazione del reato, con volontaria inflizione di sofferenze ulteriori e un atteggiamento interiore particolarmente riprovevole. Il numero dei colpi, considerato isolatamente, non è sufficiente, ma nel caso concreto la Corte territoriale aveva valutato le modalità complessive dell’azione: l’uso del coltello con tecniche diverse, anche per procurare numerose lesioni al volto e sfigurare la vittima, nonché il fatto che, dopo avere inferto 92 coltellate, l’imputato si fosse lavato le mani e fosse fuggito lasciando la vittima agonizzante. Tali elementi erano stati ritenuti indicativi di lucidità e freddezza e di una sofferenza aggiuntiva rispetto a quella necessariamente connessa all’omicidio. Quanto all’attenuante della provocazione, la Corte ha ribadito che occorrono uno stato d’ira, un fatto ingiusto altrui e un rapporto di causalità psicologica tra il fatto e la reazione. Sebbene non sia necessaria una proporzione rigorosa, una sproporzione macroscopica può dimostrare che il fatto provocatorio sia stato soltanto l’occasione della violenza e non la causa dello stato d’ira. Nel caso concreto, la reazione, consistita nell’inseguire, trascinare e colpire 92 volte una vittima ormai inerme e anziana, è stata ritenuta del tutto incomparabile e priva dell’adeguatezza causale necessaria per l’attenuante.

Norme richiamate

  • art. 575 c.p.

    Norma incriminatrice dell’omicidio doloso, applicata per la condanna dell’imputato.

  • art. 61, primo comma, n. 4, c.p.

    L’aggravante della crudeltà richiede una condotta eccedente rispetto alla normale offensività causale del reato, con volontaria inflizione di sofferenze ulteriori e manifestazione di particolare riprovevolezza; la valutazione deve riguardare le modalità complessive dell’azione e l’atteggiamento psicologico dell’agente.

  • art. 62, n. 2, c.p.

    L’attenuante della provocazione presuppone uno stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui e un rapporto di causalità psicologica tra tale fatto e la reazione; una sproporzione macroscopica può escludere tale nesso.

  • art. 616 c.p.p.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • L’aggravante della crudeltà non può essere desunta dal solo numero dei colpi inferti, poiché non esiste una soglia numerica astratta idonea a fondarla; occorre valutare complessivamente le modalità dell’azione e il correlato atteggiamento psicologico dell’agente.
  • L’aggravante della crudeltà ricorre quando la condotta eccede la normale offensività necessaria alla consumazione del reato e infligge volontariamente sofferenze ulteriori, esprimendo un atteggiamento interiore particolarmente riprovevole.
  • Ai fini dell’aggravante della crudeltà, possono assumere rilievo le modalità tecniche dell’uso dell’arma, l’inflizione di lesioni non necessarie alla causazione dell’evento e la condotta successiva, quando tali elementi dimostrino la volontaria inflizione di patimenti aggiuntivi e non una mera reiterazione dei colpi funzionale alla consumazione del reato.
  • L’attenuante della provocazione richiede uno stato d’ira originato da un fatto obiettivamente ingiusto e un rapporto di causalità psicologica tra l’offesa e la reazione; non è sufficiente che il fatto ingiusto sia stato soltanto l’occasione della condotta violenta.
  • Sebbene la legge non richieda una rigorosa proporzione tra fatto ingiusto e reazione, una sproporzione evidente e macroscopica può escludere il nesso causale tra provocazione e stato d’ira, rivelando che la reazione è stata determinata da impulsi diversi, quali vendetta, malanimo o desiderio di sopraffazione.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoOmicidioImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro la personaProcesso penale
SottomaterieOmicidio volontario
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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