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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08166/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il G.I.P. aveva rigettato la richiesta di invio ai programmi di giustizia riparativa, sostenendo la violazione dell'art. 48 del d.lgs. 20/10/2022 n. 150 e dell'art. 129‑bis c.p.p.: secondo il ricorrente il giudice avrebbe potuto disporre l'accesso al programma anche d'ufficio senza il consenso della persona offesa e, se ammesso al programma, avrebbe potuto ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole. Di conseguenza chiedeva l'annullamento della sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa successivamente (applicazione concordata della pena).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Richiamando la giurisprudenza di legittimità e le Sezioni Unite (sent. n. 5166/2025), la Corte ha affermato che l'ordinanza di rigetto dell'accesso ai programmi di giustizia riparativa è impugnabile unitamente alla sentenza che definisce il grado; tuttavia, quando la sentenza che definisce il grado è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativi di cui all'art. 448, comma 2‑bis c.p.p. (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione del fatto, illegalità della pena). Il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi tassativi, ma solo il pregiudizio derivante dal diniego di accesso al programma; ne è conseguita l'inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La sentenza di applicazione della pena costituisce fatto processuale autonomo che limita l'impugnabilità in Cassazione ai soli motivi previsti dall'art. 448, comma 2‑bis.

  • art. 129‑bis cod. proc. pen.

    Regola l'accesso ai programmi di giustizia riparativa nel corso del procedimento penale e affida all'autorità giudiziaria la valutazione preventiva di ammissibilità e dei rischi per le prove o per gli interessi coinvolti; la decisione del giudice ha natura giurisdizionale e pertanto è impugnabile quando assume contenuto negativo.

  • d.lgs. 20 ottobre 2022 n. 150 ("Riforma Cartabia")

    Introduce e disciplina i programmi di giustizia riparativa e le loro possibili ricadute sull'esecuzione della pena (art. 58 d.lgs. 150/2022) e coordina l'inserimento della giustizia riparativa nel sistema penale; la partecipazione al programma può incidere sull'estinzione del reato o sulla modulazione del trattamento sanzionatorio se conclusa con esito riparativo.

  • art. 58 d.lgs. n. 150/2022

    Attribuisce all'autorità giudiziaria la valutazione degli effetti giuridici derivanti dallo svolgimento del programma di giustizia riparativa ai fini dell'esecuzione della pena e della determinazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 448, comma 2‑bis cod. proc. pen.

    Limita il ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai soli motivi tassativi: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 586 cod. proc. pen.

    Regola l'impugnazione delle ordinanze del giudice di merito unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado; richiamata per chiarire che l'ordinanza di rigetto è impugnabile con la sentenza che definisce il grado.

  • art. 152, comma 3 cod. pen.

    Prevede l'estinzione del reato per remissione tacita della querela; richiamato per evidenziare gli effetti possibili dell'esito riparativo nei reati procedibili a querela.

  • art. 133 cod. pen.

    Riguarda la determinazione della pena e viene considerato nel quadro della valutazione, da parte dell'autorità giudiziaria, dell'effetto dell'esito riparativo ai fini del trattamento sanzionatorio.

  • sentenza Sezioni Unite n. 5166 del 30/10/2025 (dep. 2026)

    Ha stabilito che l'ordinanza di rigetto della richiesta di invio al centro per la giustizia riparativa è impugnabile con l'appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del grado, indipendentemente dal regime di procedibilità del reato; ha altresì affermato la natura giurisdizionale della decisione sull'ammissione al programma.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 128 del 2025

    Ha affermato che il programma di giustizia riparativa ha natura extraprocessuale, ma la decisione dell'autorità giudiziaria che autorizza o meno l'accesso ha carattere giurisdizionale.

Massime di principio

  • L'ordinanza che rigetta l'accesso ai programmi di giustizia riparativa è impugnabile, ma l'impugnazione deve essere proposta unitamente alla sentenza che definisce il grado del giudizio (appello o ricorso per cassazione).
  • Se il processo si conclude con una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativi indicati dall'art. 448, comma 2‑bis; ragioni diverse (es. pregiudizio derivante dal mancato accesso a programmi riparativi) risultano inammissibili.
  • Se si intende contestare il diniego di accesso a un programma di giustizia riparativa perché si spera in effetti favorevoli (estinzione del reato o mitigazione della pena), è preferibile non definire il processo con patteggiamento prima di aver esaurito le impugnazioni sull'ordinanza di diniego, altrimenti si perde la possibilità di sollevare certi vizi in Cassazione.
  • L'art. 129‑bis c.p.p. attribuisce al giudice il potere di autorizzare l'accesso al programma anche d'ufficio, ma tale decisione è giurisdizionale e garantisce il diritto a un rimedio impugnatorio effettivo quando la decisione è negativa.
  • La partecipazione o meno a un programma di giustizia riparativa può produrre effetti rilevanti nel processo (estinzioni o mitigazioni), ma tali effetti non giustificano, una volta concordata l'applicazione della pena, la possibilità di far valere argomentazioni estranee ai motivi tassativi di impugnazione previsti per il patteggiamento.

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