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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25402/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile contestava l'assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello di Venezia per il reato di truffa; i principali motivi di ricorso vertevano sull'omesso esame da parte della Corte d'appello della memoria difensiva del 27/01/2022 (nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p.), sulla carenza della motivazione rafforzata dovuta alla totale riforma della decisione di primo grado, sul mancato confronto e confutazione dei principali argomenti e delle prove poste a fondamento della condanna in primo grado (tra cui la dichiarazione del 24/03/2015 e il carteggio e le mail della teste Sommavilla), sul travisamento della prova documentale e sulla errata applicazione delle norme penali rilevanti (artt. 47 e 640 c.p.). In sintesi: si eccepiva che la Corte d'appello non aveva adeguatamente motivato l'assoluzione e non aveva confrontato le ragioni della sentenza di primo grado, incidendo sulla completezza e logicità della decisione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, disponendo il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. La Cassazione ha censurato la Corte d'appello per non aver fornito una motivazione rafforzata e per non essersi confrontata specificamente con i principali argomenti della sentenza di primo grado, violando il principio secondo cui, in caso di completa riforma assolutoria, l'appello deve articolare un nuovo e compiuto ragionamento probatorio. È stato disposto che al giudice del rinvio spettino anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità e la verifica dell'illecito civile secondo il criterio della probabilità prevalente (criterio del "più probabile che non").

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Riferita come base della censura per omesso esame della memoria difensiva (nullità di ordine generale), ossia l'obbligo del giudice di pronunciarsi sugli atti rilevanti per la decisione.

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato come possibile inquadramento del vizio dedotto: vizio relativo alla motivazione (omessa o insufficiente disamina di elementi decisivi) che avrebbe dovuto portare all'annullamento se ritenuto influente sulla decisione.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    "fermi gli effetti penali della sentenza, la Corte di Cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello"

    Applicato per disporre l'annullamento limitato agli effetti civili e il rinvio al giudice civile per la decisione sulla responsabilità civile e sulle spese.

  • art. 47 c.p. e art. 640 c.p.

    Richiamati nella censura come norme penalmente rilevanti (art. 640 truffa; art. 47 collegato alla disciplina delle pene o principi penali), con osservazione sulla presunta mancata adeguata applicazione/interpretazione da parte della Corte d'appello.

  • Corte Cost. n. 182 del 30/07/2021 (giurisprudenza sul criterio probatorio civile)

    Richiamata per stabilire il criterio probatorio che dovrà essere applicato dal giudice civile al quale è rimesso il giudizio (probabilità prevalente nella valutazione dell'illecito civile conseguente alla sentenza penale).

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello riforma integralmente la decisione di primo grado in senso assolutorio, deve adottare una motivazione "rafforzata": delineare le linee del nuovo ragionamento probatorio e confutare specificamente i principali argomenti della motivazione di primo grado.
  • L'omesso esame di atti o memorie rilevanti (es. memoria difensiva) può costituire vizio idoneo a provocare l'annullamento, specie se incide sulla completezza e logicità della decisione.
  • La Cassazione può annullare una sentenza solo per gli effetti civili (art. 622 c.p.p.) e rinviare al giudice civile quando il proscioglimento penale non esclude la valutazione della responsabilità civile; in quel giudizio civile si applica il criterio della probabilità prevalente ("più probabile che non").
  • Nel valutare la versione assolutoria in appello, il giudice non può limitarsi a osservazioni critiche generiche della motivazione del primo grado: è necessario riesaminare, anche sinteticamente, il materiale probatorio e spiegare le ragioni della diversa conclusione.
  • Le questioni circa l'errata applicazione della legge penale o il travisamento della prova devono emergere chiaramente nella motivazione della corte d'appello per evitare annullamenti limitati agli effetti civili.

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