Cassazione Penale, Sentenza n. 12873/2026 del 08/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dedotte in ragione di un presunto comportamento collaborativo dell'imputato; si censurava che la Corte d'appello non avrebbe considerato adeguatamente i verbali di interrogatorio di garanzia e di arresto da cui sarebbe emerso il comportamento collaborativo. 2) violazione di legge e vizio di motivazione nel calcolo del trattamento sanzionatorio: la Corte avrebbe individuato erroneamente la pena base prevista dall'art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e/o la forbice di aumento per effetto della circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, D.P.R. 309/90, applicando una pena non corrispondente al minimo edittale e senza adeguata motivazione sullo scostamento dal minimo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo infondato: la valutazione sulle attenuanti generiche è giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità purché non contraddittorio e motivato; la Corte d'appello aveva motivatamente ritenuto che il comportamento processuale dell'imputato non fosse una collaborazione significativa, anche alla luce dei precedenti penali. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte d'appello ha errato nel calcolo delle soglie di pena, avendo individuato una pena base e una percentuale di aumento non conformi alla formulazione vigente dell'art. 73 (come ricostituita dall'intervento della Corte Costituzionale) e alla previsione dell'art. 80 comma 2 (aumento da metà a due terzi). Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla determinazione della pena e la causa è rinviata per nuovo giudizio sulla sola determinazione della pena a diversa sezione della Corte d'appello di Firenze. La affermazione di responsabilità penale è dichiarata irrevocabile.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
La pena prevista per la fattispecie è tornata, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale di modifiche successive, alla formulazione previgente: reclusione da 2 a 6 anni e multa da euro 5.164,00 a euro 77.468,00. La Corte ha rilevato che la Corte d'appello aveva erroneamente individuato una diversa pena base (3 anni) non corrispondente al minimo edittale vigente.
art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309/90
La circostanza aggravante prevista comporta un aumento della pena base dalla metà ai due terzi. Applicando correttamente questo aumento alla forbice 2-6 anni della pena base, la pena potenziale, dopo l'aumento, può variare da un minimo di 3 anni (2 + 1/2) a un massimo di 10 anni (6 + 2/3).
Regola i criteri per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: la valutazione è di fatto e la motivazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria e se dà conto degli elementi ritenuti decisivi.
art. 4-bis d.l. 30 dicembre 2005 n. 272 (conv. L. 21 febbraio 2006 n. 49)
La modifica introdotta da tale norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sentenza 12 febbraio 2014 n. 32), con la conseguenza che la disciplina dell'art. 73 è tornata alla formulazione previgente al d.l., incidendo sulla determinazione della pena base.
sentenza Corte Costituzionale 12 febbraio 2014 n. 32
Dichiara l'illegittimità costituzionale di talune modifiche (art. 4-bis) che avevano alterato la portata edittale dell'art. 73, determinando il ritorno alla disciplina previgente e quindi la corretta individuazione della pena base.
Norma richiamata dalla Corte di Cassazione per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità penale una volta che la cassazione annulla la sentenza limitatamente alla sola determinazione della pena.
Massime di principio
- Le valutazioni sulle circostanze attenuanti generiche sono valutazioni di fatto del giudice di merito e sono difficilmente sindacabili in Cassazione salvo vizio di motivazione o contraddittorietà; bisogna che il giudice di legittimità individui carenze nella motivazione decisiva.
- Perché il «comportamento collaborativo» sia valutato quale elemento attenuante è necessario che emerga chiaramente e non si limiti a semplici ammissioni: il giudice deve motivare perché ritiene la collaborazione effettiva o invece meramente formale.
- In caso di modifiche legislative o di pronunce costituzionali intervenute, occorre calcolare la pena sulla base della normativa attualmente vigente; errori nel riconoscere la pena edittale o nella quantificazione percentuale degli aumenti/abbattimenti per circostanze aggravanti o attenuanti integrano vizio di diritto rilevante.
- L'aumento di pena previsto dall'art. 80 comma 2 (da metà a due terzi) va calcolato sulla pena base correttamente individuata: errori aritmetici o di interpretazione nella forbice edittale possono determinare l'annullamento limitato alla determinazione della pena.
- Se la Cassazione annulla solo la determinazione della pena e conferma la responsabilità, la condanna diventa irrevocabile e la causa è rimessa per il nuovo giudizio solo sulla quantificazione della pena.
- In difese analoghe, è utile sollevare con precisione questioni di diritto relative alla corretta individuazione della pena edittale (anche richiamando pronunce costituzionali) e documentare in modo chiaro la natura e il contenuto della collaborazione o di altri elementi attenuanti rilevanti.
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