Cassazione Civile, Ordinanza n. 28066/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da separati ricorsi proposti contro un avviso di accertamento in rettifica e la conseguente cartella di pagamento relativi a IRPEF, IVA e IRAP per l'anno d'imposta 1999. Dopo l'accoglimento dei ricorsi in primo grado, l'appello principale dell'Amministrazione finanziaria è stato accolto dalla CTR del Lazio e l'appello incidentale del contribuente è stato rigettato. Il successivo ricorso per cassazione del contribuente è stato respinto. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 12105/2019, deducendo, con un unico motivo articolato in più profili, un errore di fatto revocatorio: avrebbe errato la Corte nel ricostruire il contenuto degli atti di merito e di legittimità, in particolare circa la proposizione dell'appello principale e incidentale, il contenuto della sentenza di appello sul contraddittorio e sulle prove contrarie, l'asserita adesione dell'Agenzia alle ragioni della sentenza impugnata, la considerazione di documenti e deduzioni depositati con memoria e l'omesso esame degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 35/2015.
La decisione
La Corte ha ritenuto che i vizi denunciati non integrassero un errore di fatto revocatorio, perché non emergeva una falsa percezione immediatamente desumibile dal confronto tra ordinanza impugnata e atti, ma piuttosto censure attinenti alla valutazione del giudice di legittimità o a questioni di merito e di ammissibilità già coperte dal precedente giudizio. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Non ha provveduto sulle spese perché l'Agenzia delle entrate non si è costituita. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la declaratoria di inammissibilità comporta l'attestazione dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente
errore di fatto rilevante ai fini della revocazione
l'errore di fatto revocatorio richiede una svista percettiva, obiettivamente e immediatamente riscontrabile, decisiva e non caduta su un punto controverso
revocazione della sentenza della Corte di cassazione
la revocazione della decisione di legittimità è ammessa solo nei limiti dell'errore di fatto che incida sugli atti interni al giudizio di cassazione
le doglianze che investono l'accertamento di merito o la valutazione di deduzioni e documenti sono censurabili, se del caso, con il ricorso per cassazione e non con la revocazione
Massime di principio
- L'errore di fatto idoneo a sorreggere la revocazione della sentenza di cassazione postula un contrasto tra la rappresentazione contenuta nella decisione e la realtà processuale risultante dagli atti, contrasto che deve consistere in una svista materiale o percettiva immediatamente rilevabile.
- Non costituisce errore di fatto revocatorio la critica che investe la valutazione giuridica o l'apprezzamento compiuto dal giudice di legittimità, né quella che mira a rimettere in discussione questioni di merito già esaminate nei gradi precedenti.
- Nella revocazione della sentenza della Corte di cassazione, l'errore deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità e non può riferirsi a vizi della decisione di merito, che vanno fatti valere con i mezzi di impugnazione propri di quella pronuncia.
- La deduzione di documenti o argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso originari, ove ritenuta tardiva o inammissibile dalla Corte, attiene a un giudizio di ammissibilità non sindacabile in sede di revocazione.
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