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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28066/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da separati ricorsi proposti contro un avviso di accertamento in rettifica e la conseguente cartella di pagamento relativi a IRPEF, IVA e IRAP per l'anno d'imposta 1999. Dopo l'accoglimento dei ricorsi in primo grado, l'appello principale dell'Amministrazione finanziaria è stato accolto dalla CTR del Lazio e l'appello incidentale del contribuente è stato rigettato. Il successivo ricorso per cassazione del contribuente è stato respinto. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 12105/2019, deducendo, con un unico motivo articolato in più profili, un errore di fatto revocatorio: avrebbe errato la Corte nel ricostruire il contenuto degli atti di merito e di legittimità, in particolare circa la proposizione dell'appello principale e incidentale, il contenuto della sentenza di appello sul contraddittorio e sulle prove contrarie, l'asserita adesione dell'Agenzia alle ragioni della sentenza impugnata, la considerazione di documenti e deduzioni depositati con memoria e l'omesso esame degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 35/2015.

La decisione

La Corte ha ritenuto che i vizi denunciati non integrassero un errore di fatto revocatorio, perché non emergeva una falsa percezione immediatamente desumibile dal confronto tra ordinanza impugnata e atti, ma piuttosto censure attinenti alla valutazione del giudice di legittimità o a questioni di merito e di ammissibilità già coperte dal precedente giudizio. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Non ha provveduto sulle spese perché l'Agenzia delle entrate non si è costituita. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la declaratoria di inammissibilità comporta l'attestazione dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente

  • art. 395 c.p.c.

    errore di fatto rilevante ai fini della revocazione

    l'errore di fatto revocatorio richiede una svista percettiva, obiettivamente e immediatamente riscontrabile, decisiva e non caduta su un punto controverso

  • art. 391-bis c.p.c.

    revocazione della sentenza della Corte di cassazione

    la revocazione della decisione di legittimità è ammessa solo nei limiti dell'errore di fatto che incida sugli atti interni al giudizio di cassazione

  • art. 360 c.p.c.

    le doglianze che investono l'accertamento di merito o la valutazione di deduzioni e documenti sono censurabili, se del caso, con il ricorso per cassazione e non con la revocazione

Massime di principio

  • L'errore di fatto idoneo a sorreggere la revocazione della sentenza di cassazione postula un contrasto tra la rappresentazione contenuta nella decisione e la realtà processuale risultante dagli atti, contrasto che deve consistere in una svista materiale o percettiva immediatamente rilevabile.
  • Non costituisce errore di fatto revocatorio la critica che investe la valutazione giuridica o l'apprezzamento compiuto dal giudice di legittimità, né quella che mira a rimettere in discussione questioni di merito già esaminate nei gradi precedenti.
  • Nella revocazione della sentenza della Corte di cassazione, l'errore deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità e non può riferirsi a vizi della decisione di merito, che vanno fatti valere con i mezzi di impugnazione propri di quella pronuncia.
  • La deduzione di documenti o argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso originari, ove ritenuta tardiva o inammissibile dalla Corte, attiene a un giudizio di ammissibilità non sindacabile in sede di revocazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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