Cassazione Penale, Sentenza n. 14450/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per i reati di cui all'art. 624-bis, secondo comma (furto con strappo) e art. 337 c.p. (ostacolo/resistenza a pubblico ufficiale). L'imputato era accusato di aver strappato le chiavi dell'auto al proprietario, allontanandosi con il veicolo e ponendo in pericolo la pubblica incolumità durante un inseguimento con veicoli di polizia. I motivi di ricorso denunciavano: (a) mancanza di flagranza o quasi-flagranza al momento dell'arresto; (b) carenza del dolo specifico per il furto (assenza di fine di profitto e mancato occultamento del veicolo); (c) inesistenza di un vero inseguimento e dunque di resistenza a pubblico ufficiale; (d) insufficiente e non approfondita motivazione circa la concreta e attuale pericolosità di reiterazione del reato, basata su un unico precedente risalente al 2014.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alle esigenze cautelari: ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte in cui contestava la qualificazione della condotta (la Corte ha confermato che lo strappo delle chiavi e l'allontanamento con il veicolo integrano l'impossessamento e che il dolo specifico può includere vantaggi non patrimoniali), nonché che le condotte durante la fuga possono costituire ostacolo a pubblico ufficiale. Tuttavia il secondo motivo è stato ritenuto fondato: l'ordinanza impugnata non fornisce una adeguata, concreta e attuale valutazione del pericolo di reiterazione del reato, considerata l'unicità e la lontananza del precedente del 2014 e il carattere occasionale del fatto. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, con le prescrizioni di rito (art. 309 co.7 c.p.p.), disponendo gli adempimenti alla cancelleria.
Norme richiamate
art. 624-bis, secondo comma, cod. pen.
La Corte conferma che il furto con strappo può ritenersi realizzato mediante lo strappo delle chiavi e l'allontanamento con il veicolo; il mancato occultamento del bene non esclude l'impossessamento. Il dolo specifico (fine di profitto) può includere vantaggi non patrimoniali, come chiarito dalle Sezioni Unite richiamate.
La condotta posta in essere durante la fuga (manovre per impedire l'inseguimento, comportamenti che inducono negli inseguitori percezione di pericolo) può integrare l'ostacolo all'esercizio di funzioni pubbliche e giustifica la valutazione cautelare se adeguatamente motivata.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Per disporre misure cautelari per pericolo di reiterazione è necessario che il pericolo sia non solo concreto ma anche attuale: il giudice deve svolgere una valutazione prognostica dettagliata delle modalità del fatto, della personalità dell'indagato e del contesto socio-ambientale, con maggiore approfondimento se il precedente è distante nel tempo.
art. 292, comma 2, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione agli oneri di valutazione delle esigenze cautelari e alla motivazione dei provvedimenti restrittivi; impone al giudice di motivare adeguatamente la percezione del rischio di reiterazione.
art. 391, comma 4, cod. proc. pen.
La impugnazione dell'ordinanza di convalida dell'arresto non si propone davanti al Tribunale del riesame ma con ricorso per cassazione; pertanto, nel giudizio cautelare qui esaminato, le contestazioni sulla flagranza vanno valutate con attenzione alla sede rimessa.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. con l. 18/12/2020, n.176
Disposizione richiamata con riferimento alla trasmissione telematica delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero in Cassazione; procedimento formale utilizzato nel caso.
Norma invocata per il rinvio al Tribunale competente affinché effettui un nuovo giudizio sulle esigenze cautelari, a seguito dell'annullamento dell'ordinanza.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma amministrativa/procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione della Corte.
Massime di principio
- Un ricorso avverso un'ordinanza che conferma una misura cautelare può riuscire se il giudice non ha adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione.
- La valutazione del pericolo di reiterazione richiede una prognosi concreta e attuale: il giudice deve analizzare modalità del fatto, personalità dell'imputato e contesto, con maggiore approfondimento se i precedenti sono lontani nel tempo.
- La contestazione della legittimità dell'arresto per mancanza di flagranza è questione distinta e, in molti casi, impugnabile in Cassazione contro la convalida; non sempre è risolutiva nel giudizio sulle misure cautelari.
- Nel furto con strappo lo status di impossessamento si realizza già con lo strappo delle chiavi e l'allontanamento con il bene; il mancato occultamento non esclude il reato.
- Il dolo specifico del furto (fine di profitto) può comprendere vantaggi non strettamente patrimoniali: ciò amplia la possibilità di riconoscere il reato anche se non vi è chiaro intento di arricchimento economico.
- Per contestare efficacemente una misura cautelare è utile evidenziare non solo la lontananza di precedenti penali, ma anche la natura occasionale del fatto e l'assenza di elementi concreti che rendano probabile una ricaduta criminosa.
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