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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26294/2023 del 11/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicuratori)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che alcuni produttori assicurativi, qualificati come produttori diretti o liberi che svolgono attività per conto di un'impresa assicurativa, erano stati ritenuti non obbligati all'iscrizione e al versamento dei contributi alla Gestione commercianti dell'INPS. La Corte d'appello di Trieste aveva confermato la decisione di primo grado in tal senso. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo del 25 maggio 1939 sui rapporti tra agenzie, sub-agenzie e produttori di assicurazioni e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, sostenendo che ricorressero i presupposti per l'iscrizione dei controricorrenti alla Gestione commercianti. I produttori assicurativi hanno resistito con controricorso. La questione centrale era se l'obbligo di iscrizione previsto dalla norma comprendesse anche i produttori diretti di compagnia assicurativa oppure solo i produttori collegati ad agenti o subagenti, e quale fosse il regime previdenziale applicabile in relazione alle concrete modalità di svolgimento dell'attività.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha dato continuità al principio per cui l'obbligo di iscrizione di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, non si estende ai produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma riguarda solo i produttori collegati ad agenti o subagenti. Ha inoltre richiamato il criterio, già affermato in precedenza, secondo cui per i produttori assicurativi diretti rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività: iscrizione alla Gestione commercianti se l'attività è svolta in forma d'impresa; iscrizione alla Gestione separata se l'attività è svolta con apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, oppure in forma autonoma occasionale oltre la soglia di reddito annuo indicata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'INPS alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2

    l'obbligo contributivo di iscrizione alla Gestione commercianti non comprende i produttori di assicurazione che operano direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quelli collegati ad agenti o subagenti; il rinvio normativo al contratto collettivo corporativo delimita in modo preciso l'ambito applicativo della disposizione, escludendo interpretazioni analogiche.

  • contratto collettivo corporativo 25 maggio 1939

    il richiamo al contratto corporativo tra agenzie, sub-agenzie e produttori di assicurazioni è utilizzato come elemento decisivo per individuare il perimetro soggettivo della disciplina previdenziale richiamata dalla norma.

  • L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26

    viene indicata come base per l'iscrizione alla Gestione separata nei casi in cui l'attività del produttore assicurativo sia svolta in forma autonoma non imprenditoriale, con apporto personale coordinato e continuativo o con attività occasionale nei limiti di legge.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti previsto da una norma che rinvia a un contratto collettivo corporativo deve essere interpretato in modo restrittivo e non può essere esteso in via analogica a soggetti non espressamente ricompresi nel perimetro richiamato dalla disposizione.
  • Ai fini dell'inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi, è decisiva la concreta modalità di svolgimento dell'attività: se l'attività presenta carattere imprenditoriale si applica la Gestione commercianti, mentre se è svolta con prevalente apporto personale, coordinato e continuativo, senza imprenditorialità, può operare la Gestione separata.
  • La qualificazione previdenziale non dipende solo dalla denominazione del rapporto, ma dalla struttura effettiva dell'attività svolta e dai suoi caratteri concreti.
  • Quando il ricorso per cassazione si fonda su una lettura estensiva di una norma previdenziale di rinvio, il giudice di legittimità può rigettarlo se esiste un orientamento consolidato contrario e la fattispecie concreta rientra chiaramente nel caso già tipizzato dalla giurisprudenza.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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