Cassazione Penale, Sentenza n. 37655/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per: (i) violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, poiché la Corte d'appello, dopo aver dichiarato estinto per prescrizione il reato commesso nei confronti di Cipressi Maria Maddalena, avrebbe erroneamente aumentato la pena per continuazione quando residuava solo il reato nei confronti di Virga Filippo (separazione degli atti riguardante Pellegrino Michela); (ii) errata applicazione degli artt. 157-161 c.p. in relazione all'art. 83 D.L. n. 18/2020, contestando che la Corte territoriale avesse computato una sospensione dei termini di prescrizione superiore ai 64 giorni previsti; (iii) difetto di motivazione in ordine alla prescrizione non avendo la Corte risposto alle deduzioni difensive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo in quanto la Corte d'appello aveva erroneamente conteggiato la continuazione quando uno dei reati era estinto, e ha comunque accertato che anche il reato rimasto (truffa nei confronti di Virga Filippo, indicato come commesso in aprile 2013) è oggi estinto per prescrizione. Ha precisato che la sospensione prevista dal D.L. n. 18/2020 va computata in 64 giorni (richiamando Sez. U. n. 5292/2020). Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente al reato di cui all'art. 640 c.p. commesso nei confronti di Virga Filippo per intervenuta prescrizione. Sono confermate le statuizioni civili.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Norma che descrive il delitto di truffa; il reato contestato è qualificato secondo questo articolo
artt. 157, 158, 159, 160, 161 cod. pen.
Norme sulla prescrizione del reato e sui termini di estinzione del diritto di punire; applicate per determinare se i reati risultino estinti
art. 83 D.L. n. 18/2020
Norma di natura emergenziale che ha disposto la sospensione dei termini processuali/proc. penali durante l'emergenza COVID; la Corte ha interpretato la sospensione come pari a 64 giorni ai fini del calcolo della prescrizione
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che elenca cause di proscioglimento; la Corte ha verificato che non risultava evidente l'esistenza di cause di proscioglimento ai sensi di tale disposizione
Sez. U., n. 5292 del 26/11/2020 (giurisprudenza)
Giurisprudenza della Corte che chiarisce il computo della sospensione prevista dal D.L. n. 18/2020 (la sospensione va calcolata in 64 giorni), richiamata come principio interpretativo vincolante
Massime di principio
- Se una delle condotte oggetto di un unico capo viene dichiarata estinta per prescrizione, il giudice deve rideterminare la pena in relazione solo alle condotte residue e non può aumentare la pena per continuazione se non sussistono più reati concatenati a giustificare tale aumento
- La sospensione dei termini prevista dal D.L. n. 18/2020 va computata secondo i criteri chiariti dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 5292/2020): il periodo rilevante è da considerarsi di 64 giorni per il calcolo della prescrizione, non periodi più ampi arbitrariamente considerati dalla Corte territoriale
- Quando la data di consumazione è indicata in modo generico (es. "aprile 2013"), ai fini della prescrizione si può assumere la data ultima del mese per il calcolo massimamente favorevole all'imputato; tuttavia se anche con questa assunzione il termine prescrizionale è decorso la Corte può annullare senza rinvio
- Il giudice d'appello deve esplicitamente rispondere alle deduzioni difensive in tema di prescrizione; l'omessa valutazione può costituire censura rilevante in Cassazione
- L'annullamento per prescrizione non incide automaticamente sulle statuizioni civili: i risarcimenti riconosciuti alle parti civili vengono normalmente confermati salvo motivi espressi contrari
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