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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17904/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità del motivo, ritenuto meramente riproduttivo di censure già vagliate dalla Corte d'appello in tema di mancata esclusione della recidiva. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna, deducendo un motivo volto a contestare la mancata esclusione della recidiva. Dalla motivazione della Cassazione emerge che il ricorso riproponeva in modo generico e meramente riproduttivo censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni ritenute corrette. La Corte di cassazione ha quindi ritenuto che il motivo non individuasse specifiche vizi della decisione impugnata, limitandosi a reiterare doglianze già confutate.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La recidiva era oggetto della censura difensiva; la Corte ha ritenuto che la questione fosse già stata adeguatamente valutata e correttamente disattesa dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non possa riconoscersi l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già formulate e già puntualmente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • La doglianza sulla recidiva deve contenere un effettivo confronto con le argomentazioni poste a base della decisione di merito; la mera reiterazione di critiche generiche non è sufficiente a radicare un valido motivo di ricorso.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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