Cassazione Penale, Sentenza n. 27225/2022 del 14/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione alla decisione che, in data 8 aprile 2019, aveva respinto l'istanza di riabilitazione presentata da Alessandro Danti in relazione alla condanna definitiva della Corte d'appello di Milano (sentenza del 4/1/2015, irrevocabile il 13/1/2016). Il Tribunale di sorveglianza aveva motivato il rigetto con la carenza di prova del pagamento delle spese di giustizia e delle obbligazioni civili, oltre che per l'esistenza di una successiva condanna (Tribunale di Monza, 14/3/2017, irrevocabile) per falsità materiale con recidiva, nonché per segnalazioni di frequentazioni con soggetti pregiudicati. Il ricorrente ha dimostrato il pagamento integrale delle spese, delle obbligazioni civili e della multa di euro 20.000 (pena pecuniaria sostitutiva) e ha contestato la rilevanza e la natura delle frequentazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Perugia. La Corte ha censurato il Tribunale di sorveglianza per aver valutato negativamente le frequentazioni e per aver dato rilievo a comportamenti anteriori al periodo di riferimento previsto dall'art. 179 c.p. senza chiarire la loro rilevanza rispetto al termine di valutazione della buona condotta. La Corte ha inoltre precisato che condanne accertate con sentenza successiva non hanno, di per sé, efficacia ostativa automatica quando siano intervenute dopo il passaggio in giudicato della sentenza cui si riferisce la domanda, e che nel caso esaminato la condotta sanzionata con sentenza ex art. 444 c.p.p. risultava riferita a fatto anteriore al decorso del termine relativo alla riabilitazione. Conseguentemente il procedimento è rimesso al Tribunale perché riesamini la domanda attenendosi al principio di diritto indicato: la valutazione della buona condotta deve riferirsi esclusivamente al periodo di tre anni (o di almeno otto anni se previsto per i recidivi) decorrenti dall'espiazione della pena detentiva o dal pagamento della pena pecuniaria o dalla estinzione per altra causa della pena principale; non possono essere considerati comportamenti anteriori a tale periodo.
Norme richiamate
quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta
La riabilitazione richiede la prova del ravvedimento valutata sulla base della buona condotta nel periodo minimo prescrittodal legislatore (tre anni o otto per i recidivi); il periodo decorre dall'espiazione della pena o dal pagamento della pena pecuniaria e la valutazione non può estendersi a comportamenti anteriori a quel termine
Richiamato in relazione all'aggravamento dei termini per i recidivi: la recidiva può comportare l'applicazione del termine di otto anni per la valutazione della buona condotta
Riferito alla disciplina della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento/accordo) e alla sua rilevanza temporale rispetto al passaggio in giudicato ai fini della riabilitazione
Massime di principio
- La verifica della "buona condotta" ai fini della riabilitazione deve riguardare esclusivamente il periodo minimo previsto dall'art. 179 c.p. (tre anni o, se applicabile, otto anni per i recidivi) decorrente dall'espiazione della pena principale o dal pagamento della pena pecuniaria; comportamenti anteriori a tale periodo non possono essere considerati ostativi.
- Condanne sopravvenute non hanno effetto ostativo automatico alla riabilitazione se sono intervenute dopo il passaggio in giudicato della sentenza cui si riferisce la richiesta; occorre valutare la loro tempestività rispetto al termine di legge.
- Il Tribunale deve motivare con chiarezza come i fatti e le informazioni (es. frequentazioni) si collocano temporalmente rispetto al periodo di valutazione e se siano abituali o solo occasionali; mere segnalazioni o frequentazioni occasionali non devono automaticamente precludere la riabilitazione.
- La prova del pagamento delle spese processuali, delle obbligazioni civili derivanti dal reato e dell'eventuale pena pecuniaria è determinante e, se fornita, non può essere ignorata dal giudice nel valutare i presupposti della riabilitazione.
- In caso di insufficiente o contraddittoria motivazione rispetto ai criteri di cui all'art. 179 c.p., la decisione può essere annullata e rinviata perché il giudice di merito applichi correttamente il principio di diritto indicato.
Testo integrale
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