Cassazione Penale, Sentenza n. 19958/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Comberiati aveva proposto opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. avverso la declaratoria di inammissibilità della sua istanza di remissione del debito per spese di giustizia (ordinanza n. 68/2024). Sosteneva che il precedente rigetto si era basato su valutazioni errate (riferimenti al reddito della moglie) e che in realtà egli non possedeva redditi né beni, era ammesso al patrocinio a spese dello Stato e presentava nuovi elementi: due anni di detenzione senza rilievi disciplinari, la notifica di una nuova cartella di pagamento, estratti conto e documentazione (accertamenti GICO) depositata via PEC, tali da giustificare una nuova decisione nel merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Magistrato di sorveglianza avesse legittimamente considerato formatosi il giudicato/processuale sulla medesima partita di credito perché non erano stati prospettati elementi sopravvenuti concreti e specifici idonei a modificare la precedente valutazione negativa. La Corte ha qualificato come generiche e reiterative le censure, osservando che la mera ricezione di una nuova cartella è un dato formale non idoneo di per sé a travolgere il precedente giudizio; inoltre il ricorrente non ha allegato le cartelle o i documenti invocati, violando il principio di specificità/autosufficienza. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'opposizione contro le decisioni del Magistrato di sorveglianza; la Corte rileva che l'opposizione è stata regolarmente valutata dall'Ufficio, il quale ha ritenuto assente la novità fattuale idonea a superare il giudicato/processuale.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di riproporre istanze di remissione del debito se si deducono aspetti fattuali o giuridici nuovi; la Corte interpreta la norma nel senso che la riproposizione è ammessa purché siano allegati e dimostrati fatti nuovi, concreti e non già valutati.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione (vizio della motivazione, contraddittorietà, manifesta illogicità, omissione della decisione); la Corte dichiara il ricorso inammissibile perché le censure sono generiche, reiterative e non corredate dalla necessaria documentazione che dimostri la concreta violazione.
art. 6, D.P.R. n. 115 del 2002
Norma richiamata nel motivo di ricorso (probabilmente in tema di assistenza a spese dello Stato); la Corte non ritiene provata la situazione reddituale e patrimoniale allegata dall'istante e non ricava dalla documentazione alcun elemento che modifichi il precedente giudizio.
Principio del ne bis in idem / preclusione processuale (giurisprudenza)
La Corte richiama l'orientamento secondo cui, pur senza formale giudicato, davanti al Magistrato di sorveglianza opera una preclusione processuale che impedisce la ripetizione di questioni già decise, salvo deduzione di fatti non precedentemente rappresentati e idonei a condurre all'accoglimento. Il Magistrato può valutare la non novità o la non idoneità delle doglianze riproposte.
Massime di principio
- Se una istanza di remissione del debito è già stata respinta su identica partita di credito, la riproposizione è ammessa solo se il ricorrente porta elementi nuovi, concreti e specifici non già valutati dall'autorità: mere ripetizioni o dati formali (es. nuova notifica della stessa cartella) non sono sufficienti.
- Nell'impugnazione per vizi di motivazione davanti alla Corte di Cassazione occorre rispettare il principio di specificità/autosufficienza: le doglianze devono essere illustrate con la trascrizione o l'allegazione integrale degli atti o documenti rilevanti, altrimenti sono considerate generiche e inammissibili.
- Il Magistrato di sorveglianza può ritenere formato il giudicato/processuale sulla base della precedente istruttoria e respingere nuove istanze quando valuta che gli elementi prospettati non siano realmente innovativi o non idonei a determinare l'accoglimento.
- La semplice produzione tardiva di documenti va accompagnata da una chiara spiegazione della loro rilevanza probatoria rispetto ai presupposti per la remissione del debito; in mancanza, la documentazione evocata può essere considerata assertiva e non valutabile.
- Il ricorrente che propone opposizione o ricorso deve prevedere il rischio di condanna alle spese e sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende) se il giudice ritiene infondati o manifestamente generici i motivi.
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