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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31663/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da una società appaltatrice/mandataria di ATI per ottenere il pagamento di somme ritenute dovute in relazione a riserve formulate nell'ambito di un rapporto contrattuale con l'ente pubblico. In appello, dopo il collocamento a riposo del difensore dell'ente e soprattutto dopo il DPCM che aveva autorizzato l'Avvocatura dello Stato a rappresentare l'ente nei giudizi pendenti, si è discusso se il processo si fosse interrotto e se la riassunzione fosse avvenuta tempestivamente. L'ente ricorrente ha censurato la sentenza d'appello per violazione degli artt. 301, 305 e 307 c.p.c., sostenendo che la controparte avrebbe dovuto eccepire l'estinzione prima di ogni altra difesa e già nella prima difesa successiva all'evento interruttivo; poiché l'eccezione era stata formulata solo dopo, con memoria del 28/4/2020, essa sarebbe stata tardiva. La resistente ha sostenuto invece la tempestività dell'eccezione di estinzione, valorizzando la dichiarazione giudiziale di interruzione e la successiva riassunzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel caso concreto, l'eccezione di estinzione proposta dalla controparte era tempestiva, perché per la parte interessata il momento rilevante ai fini della decorrenza dell'onere di eccepire l'estinzione è la conoscenza legale dell'interruzione derivante dalla dichiarazione giudiziale, non già la sola conoscenza dell'evento di fatto. Poiché la dichiarazione di interruzione era intervenuta con ordinanza della Corte d'appello del 21/11/2019, la memoria del 28/4/2020 costituiva la prima difesa utile dopo tale conoscenza legale. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'ente ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 301 c.p.c.

    La Corte lo richiama come norma sull'interruzione del processo per eventi incidenti sulla capacità/legittimazione del difensore, ritenendo equiparabile il venir meno dello ius postulandi del difensore al caso di interruzione legale del giudizio.

  • art. 305 c.p.c.

    È richiamato per il termine di riassunzione; la Corte territoriale lo aveva collegato alla conoscenza formale dell'evento interruttivo, ma la Cassazione valorizza il diverso momento della conoscenza legale derivante dalla dichiarazione giudiziale ai fini della tempestività dell'eccezione di estinzione.

  • art. 307 c.p.c.

    "l'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita"

    L'estinzione non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita dalla parte interessata nella prima difesa successiva al momento rilevante; nel caso concreto la prima difesa utile è stata individuata nella memoria successiva alla dichiarazione giudiziale di interruzione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È la norma processuale invocata come parametro del vizio denunciato in cassazione, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002

    È richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo, ma il testo fornito è troncato e non consente ulteriori dettagli.

Massime di principio

  • L'eccezione di estinzione per tardiva riassunzione, quando non è rilevabile d'ufficio, deve essere proposta dalla parte interessata nella prima difesa utile successiva al momento in cui la parte abbia conoscenza legale dell'interruzione del processo.
  • Ai fini della decorrenza dell'onere di eccepire l'estinzione, può assumere rilievo decisivo la dichiarazione giudiziale di interruzione, e non soltanto la mera conoscenza fattuale dell'evento interruttivo.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla tardività dell'eccezione di estinzione è infondata se l'eccezione è stata sollevata subito dopo la dichiarazione di interruzione e prima di ulteriori difese utili della parte interessata.
  • Quando il difensore originario perde lo ius postulandi per effetto di un provvedimento che attribuisce la rappresentanza all'Avvocatura dello Stato, il giudizio può essere considerato interrotto di diritto, ma la disciplina dell'estinzione resta subordinata ai presupposti e ai termini di eccezione previsti dall'art. 307 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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