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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32672/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda il minimale contributivo dovuto sulle retribuzioni corrisposte a dirigenti di una società che, a seguito di una crisi aziendale, avevano rinegoziato i compensi inizialmente pattuiti. L'INPS sosteneva che la base imponibile contributiva dovesse essere individuata non nella retribuzione effettivamente erogata dopo la rinegoziazione, ma nelle somme che i dirigenti avrebbero avuto diritto di percepire secondo il CCNL applicabile e il rapporto originario, deducendo la violazione dell'art. 6 d.lgs. n. 314 del 1997, dell'art. 12 L. n. 153 del 1969, degli artt. 1 e 2 del d.l. n. 692 del 1945, degli artt. 27 e 28 del T.U. assegni familiari e dell'art. 1 d.l. n. 338 del 1989. In sostanza, l'Istituto censurava la sentenza d'appello per avere escluso che le somme rinunciate o modificate per accordo transattivo potessero essere considerate base imponibile e per avere ritenuto che la retribuzione corrisposta non fosse inferiore al minimale contributivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva distinto la "giusta retribuzione" rilevante nel rapporto di lavoro dalla "retribuzione dovuta" ai fini contributivi, accertando che, nel caso concreto, la rinegoziazione aveva riguardato solo il superminimo originariamente riconosciuto in misura superiore ai limiti tabellari del CCNL, senza scendere sotto il minimale contributivo. La Corte ha inoltre rilevato che l'INPS non aveva indicato specificamente quali voci retributive dovute fossero rimaste illegittimamente escluse dall'imponibile. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e la parte ricorrente condannata alle spese, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini contributivi, la base imponibile va individuata nella retribuzione dovuta in base alla legge o ai contratti collettivi, non necessariamente in quella che il lavoratore ritenga dovuta sul piano del rapporto individuale.
  • La nozione di retribuzione rilevante ai fini previdenziali è distinta da quella di giusta retribuzione nel rapporto di lavoro, poiché il contributo si collega all’obbligazione retributiva giuridicamente dovuta e non alle sole vicende negoziali interne al rapporto, salvo che venga inciso il minimale contributivo.
  • Nel rapporto di lavoro, in assenza di demansionamento o di violazione di norme imperative, le parti possono validamente rinegoziare anche in corso di rapporto il compenso, e tale nuova pattuizione può rilevare pure sul piano contributivo se non scende sotto il minimale legale o contrattuale.
  • Chi contesta l’imponibile contributivo deve indicare specificamente quali voci retributive dovute siano state illegittimamente escluse dalla base di calcolo; in mancanza, la censura è infondata.
  • La rinegoziazione di un superminimo riconosciuto in misura superiore ai minimi tabellari può essere efficace anche ai fini contributivi, purché non comporti una riduzione della retribuzione sotto il minimale contributivo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRetribuzione e TFR
RamiPrevidenzaLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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