Cassazione Civile, Ordinanza n. 24806/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare: la società promissaria acquirente aveva convenuto il proprio venditore per ottenere la risoluzione del preliminare, la restituzione dell'acconto e il risarcimento dei danni, dopo aver scoperto l'esistenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli sul bene. La società aveva poi chiamato in causa i soggetti dai quali aveva acquistato in precedenza l'immobile e il notaio che aveva rogato quel precedente atto, contestando a quest'ultimo di non avere verificato la presenza di gravami. Il Tribunale aveva dichiarato risolto il preliminare e disposto la restituzione dell'acconto, rigettando però la domanda risarcitoria per difetto di prova; inoltre aveva condannato i terzi chiamati non a titolo di manleva, ma per il minor valore del bene. La Corte d'appello, in riforma, aveva dichiarato inammissibile la domanda della società nei confronti del notaio, rilevando che nel frattempo il notaio era fallito, con estensione del fallimento a una società di fatto irregolare, e che la domanda avrebbe dovuto essere coltivata mediante insinuazione al passivo con riserva, non proposta. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 96 e 52 l.fall., sostenendo che, dopo la sentenza di condanna di primo grado, sarebbe stato il curatore a dover insinuare il credito al passivo con riserva, senza necessità di una nuova domanda del creditore, e che la pendenza dell'appello promosso dal curatore avrebbe dovuto valere come opposizione allo stato passivo; 2) violazione dell'art. 1322 c.c., sostenendo che la garanzia rilasciata in sede cautelare era una garanzia autonoma a prima richiesta, indipendente dal rapporto principale e quindi sempre escutibile, senza incidere sul concorso dei creditori.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo perché il creditore, anche se ha già ottenuto una pronuncia favorevole non definitiva sul credito, resta comunque onerato di presentare domanda di insinuazione al passivo del fallimento del debitore nel rispetto dei termini di legge; non esiste un fondamento normativo per traslare tale onere sul curatore in ragione della pendenza dell'appello. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la garanzia a prima richiesta era stata rilasciata solo per effetto di un provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia della decisione di primo grado e presupponeva la conferma di quella statuizione; venuta meno la conferma, la garanzia ha perso la sua funzione e non poteva incidere sulla declaratoria di inammissibilità. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sull'insinuazione al passivo con riserva; la Corte nega che da tale norma derivi lo spostamento dell'onere di insinuazione dal creditore al curatore per il solo fatto della pendenza di un giudizio di appello.
La Corte ribadisce che il credito del soggetto verso il fallito deve essere fatto valere nella sede concorsuale secondo le regole dell'accertamento del passivo, senza che la pendenza di un giudizio ordinario di impugnazione esoneri dalla domanda di insinuazione.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'autonomia della garanzia a prima richiesta; la Corte rileva però che la censura non coglie la ragione decisoria, poiché la garanzia era funzionalmente collegata alla sospensione cautelare della sentenza di primo grado e, senza conferma di tale sentenza, non manteneva utilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La pendenza di un giudizio di appello avente ad oggetto l'accertamento di un credito non esonera mai il creditore dall'onere di presentare tempestiva domanda di insinuazione al passivo del fallimento del debitore, anche con riserva se il credito non è ancora definitivamente accertato.
- L'insinuazione al passivo è un atto proprio del creditore; non esiste un meccanismo generale che trasferisca tale onere sul curatore solo perché il creditore abbia ottenuto una pronuncia favorevole non definitiva in altro giudizio.
- Quando una garanzia è stata prestata in funzione meramente cautelare per ottenere la sospensione dell'efficacia di una decisione, la sua operatività dipende dalla conferma della statuizione assicurata; se tale conferma manca, la garanzia perde la sua funzione e non può essere valorizzata per superare la decisione impugnata.
- Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia se attacca un profilo estraneo o non decisivo rispetto alla motivazione effettivamente adottata.
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