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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00278/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva dichiarato responsabile di rapina. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sulla responsabilità, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito fosse erronea e che gli elementi probatori valorizzati non consentissero di affermare con certezza la sua identificazione come autore del fatto. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, comma 4, c.p., richiamando le deduzioni già svolte in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito, e il secondo motivo non specifico e quindi indeducibile, essendo una mera reiterazione delle doglianze già respinte in appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che il primo motivo sollecitasse una non consentita rilettura del compendio probatorio e che il secondo motivo fosse solo apparente, perché riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito. Rimane ferma la declaratoria di responsabilità per rapina pronunciata nei precedenti gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    indicato come norma incriminatrice del fatto di rapina per cui è stata affermata la responsabilità

  • art. 62, comma 4, c.p.

    richiamato come attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, ritenuta non applicabile dai giudici di merito e non utilmente censurata in cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    richiamata per il principio secondo cui la Cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che mirino a una diversa ricostruzione del fatto o a una rivalutazione del compendio probatorio, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta.
  • Il riconoscimento fotografico della persona offesa può conservare piena valenza probatoria anche se la vittima non abbia precedentemente descritto in modo compiuto l'imputato, trattandosi di prova atipica la cui attendibilità va apprezzata nel complesso del materiale acquisito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre in modo pedissequo le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi in modo critico con le ragioni della decisione impugnata.
  • La mancata concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità non può essere utilmente censurata in cassazione se il ricorso non si confronta specificamente con la motivazione del giudice di merito che ha valorizzato il valore del bene sottratto e i pregiudizi ulteriori subiti dalla persona offesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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