Cassazione Civile, Ordinanza n. 17101/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla Cassa e ha dichiarato estinto il processo. Ha altresì disposto la compensazione delle spese, valorizzando il recente consolidarsi della giurisprudenza sulla questione. Non vi è stata quindi decisione sul merito del motivo di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia trae origine dalla trattenuta di un contributo di solidarietà applicato dalla Cassa previdenziale su un trattamento pensionistico già in godimento da parte di un professionista. Il tribunale aveva ordinato la restituzione delle somme versate, ritenendo che, una volta maturato il diritto alla pensione di anzianità, l’ente non potesse ridurne unilateralmente l’importo mediante atti regolamentari o negoziali, soprattutto per generiche esigenze finanziarie, in quanto ciò avrebbe inciso sull’affidamento del pensionato nella consistenza economica del proprio diritto. La corte d’appello aveva confermato tale impostazione. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, come modificato dall’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, e dell’art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994, sostenendo che il contributo di solidarietà fosse legittimo anche sui trattamenti in essere, al fine di garantire l’equilibrio finanziario di medio-lungo periodo e il patto intergenerazionale tra iscritti. Prima della decisione, la ricorrente ha però depositato atto di rinuncia al ricorso, prendendo atto dell’orientamento ormai consolidato della Corte che ritiene illegittimo il contributo di solidarietà introdotto dalla Cassa con i propri atti regolamentari.
Norme richiamate
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
come novellato dall’art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
richiamato dalla ricorrente come base del potere dell’ente di intervenire anche sui trattamenti pensionistici già in corso per esigenze di equilibrio finanziario; la Corte non si pronuncia nel merito perché il ricorso è rinunciato.
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
richiamato quale modifica dell’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995; la controversia verteva sulla sua portata in tema di contributo di solidarietà.
invocato dalla ricorrente come fondamento della potestà regolamentare della Cassa in materia previdenziale; nessuna valutazione di merito nella decisione.
richiamato come norma sulla rinuncia al ricorso in cassazione, che determina l’estinzione del processo.
richiamato insieme all’art. 390 c.p.c. quale base processuale per dichiarare l’estinzione del giudizio in seguito alla rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove validamente proposta, determina l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
- Quando il ricorso viene rinunciato prima della decisione, la Corte non si pronuncia sul merito della controversia e può regolare le spese in via compensativa in presenza di ragioni idonee, come il recente consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale rilevante.
- In controversie previdenziali concernenti contributi di solidarietà su trattamenti già in essere, la questione centrale attiene alla legittimità dell’incidenza dell’atto regolamentare dell’ente sul trattamento pensionistico maturato; tuttavia, se interviene rinuncia al ricorso, il principio resta solo sullo sfondo e non viene statuito in dispositivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 20 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16988/2024 del 20/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16997/2024 del 20/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16999/2024 del 20/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17004/2024 del 20/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17008/2024 del 20/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17019/2024 del 20/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →