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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20064/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorsi avverso l'ordinanza che aveva respinto la richiesta del Pubblico Ministero di misure cautelari personali nei confronti di Salvatore Baiardo per due delitti di calunnia; il Procuratore impugnava l'esclusione dell'aggravante della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa "cosa nostra" (art. 416-bis.1 c.p.); Baiardo impugnava la configurabilità dei reati contestati (insufficiente gravità indiziaria), le esigenze cautelari e la scelta della misura custodiale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i rilievi difensivi relativi alla calunnia commessa nei confronti del giornalista Massimo Giletti e ha confermato la gravità indiziaria su quel capo. Per la calunnia contestata a danno di Giancarlo Ricca ha invece ritenuto la motivazione del Tribunale inadeguata: ha annullato con rinvio la parte dell'ordinanza relativa a tale capo affinché il giudice di merito colmi le lacune motivazionali. Ha altresì accolto il ricorso del Pubblico Ministero sull'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., disponendo l'annullamento con rinvio della parte che non aveva riconosciuto tale circostanza aggravante, e ha rimandato la verifica delle esigenze cautelari e della misura più adeguata alla luce delle nuove determinazioni su reato e aggravante.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello per i provvedimenti cautelari; richiamata come base procedurale per l'impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto le misure cautelari.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante speciale per fatti commessi con finalità di agevolare un'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che, se dimostrata la gravità indiziaria sui due capi collegati al contesto delle indagini sulle stragi, l'esclusione dell'aggravante necessiti motivazione più compiuta e ha disposto l'annullamento con rinvio per riesame.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sul reato di ricettazione; citata nel quadro fattuale come fatto ritenuto falsamente imputato a Ricca.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma sul reato di riciclaggio; citata nel capo di imputazione relativo alle accuse rivolte a Ricca.

  • art. 371-bis cod. pen.

    Norma sulle false informazioni al Pubblico Ministero; richiamata tra i reati che l'indagato avrebbe imputato falsamente a terzi (Giletti), e sulla base della quale è stata valutata la gravità indiziaria.

  • art. 595 cod. pen.

    Norma sulla diffamazione; menzionata come possibile illecito collegato alle dichiarazioni che avrebbero leso l'onore di Silvio Berlusconi.

  • art. 368 cod. pen.

    Norma sulla calunnia; centrale nella valutazione della configurabilità del reato in rapporto alle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o ad altra autorità obbligata a riferire.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Previsione che, in presenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale, opera una presunzione legale sull'esistenza di esigenze cautelari e sull'adeguatezza della custodia in carcere; la Corte ha richiamato la necessità di rivedere le esigenze cautelari qualora l'aggravante sia riconosciuta.

  • art. 384 cod. pen.

    Riferita implicitamente nella discussione sulla scriminante della necessità (evento straordinario che giustifichi false accuse); la Corte ha escluso l'applicabilità di tale scriminante nel caso di specie.

Massime di principio

  • Il reato di calunnia non richiede una "denuncia" formale: è sufficiente che la falsa accusa sia resa in qualsiasi forma all'autorità giudiziaria o ad altra autorità obbligata a riferire ad essa.
  • Per la calunnia, non è necessario che l'agente conosca la specifica fattispecie di reato imputata: basta che sia consapevole che la condotta attribuita sia vietata e punita dalla legge penale.
  • La configurabilità del reato di calunnia, essendo reato di pericolo, richiede solo l'astratta possibilità che la falsa accusa possa dar luogo all'avvio di indagini; non è richiesta la concreta instaurazione del procedimento.
  • L'assenza di prove a sostegno di un'accusa non equivale automaticamente alla dimostrazione della consapevole falsità dell'accusa stessa: il giudice deve motivare adeguatamente perché ritenga che la mancata prova implichi menzogna intenzionale.
  • L'aggravante della finalità di agevolare un'organizzazione mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.) richiede motivazione che dimostri il nesso teleologico tra la condotta dell'agente e l'interesse dell'organizzazione; tale finalità può coesistere con altri moventi non escludenti (es. lucro personale).
  • Se la motivazione del giudice di merito risulta carente sui profili essenziali (esistenza del reato, aggravante), la decisione cautelare va annullata e rinviata per consentire un riesame più completo, anche delle esigenze cautelari e dell'idoneità della misura.
  • La valutazione della gravità indiziaria in sede cautelare deve tenere conto delle alternative probatorie e delle possibili spiegazioni compatibili con l'innocenza; una conclusione affrettata basata solo sul diniego dell'accusato può essere viziata.
  • La percezione di un compenso per interviste o l'esistenza di contatti con terzi (es. servizi) non esclude per sé l'accertamento di una finalità agevolativa verso un'associazione mafiosa se emergono elementi che collegano le condotte all'interesse del sodalizio.

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