Cassazione Civile, Ordinanza n. 04010/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto avente a oggetto la ristrutturazione di un immobile rurale. L'impresa appaltatrice ottenne un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 64.861,40; il committente propose opposizione e il Tribunale revocò il decreto. In appello, a seguito di nuova CTU, la Corte territoriale riformò la decisione e condannò il committente a restituire euro 6.436,24, a pagare euro 38.285,96 per materiali forniti e euro 14.116,79 quale residuo credito dell'appaltatore, ritenendo che il committente fosse decaduto dalla garanzia per vizi dell'opera. Il ricorrente per cassazione dedusse: 1) violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. e falsa applicazione di norme di diritto, sostenendo che la Corte d'appello non avesse individuato alcun elemento idoneo a fissare l'epoca della consegna dell'opera e che, in mancanza di consegna, non potesse desumersi l'accettazione tacita né la decadenza dalla garanzia; 2) omesso esame, insufficiente motivazione e ultrapetizione, poiché sarebbe stato riconosciuto un corrispettivo per materiali mai forniti e non richiesto nel decreto ingiuntivo, con effetto di aggravare il dovuto oltre il limite del monitorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello non si fosse attenuta ai principi in tema di appalto sull'accettazione dell'opera. In particolare, ha evidenziato che la consegna è un fatto materiale distinto dall'accettazione, la quale richiede una manifestazione, anche tacita, del gradimento dell'opera da parte del committente; la sola affermazione del completamento dei lavori da parte del CTU non basta a fondare la decadenza dalla garanzia per vizi in assenza di un effettivo accertamento della consegna e della ricezione senza riserve. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame della vicenda.
Norme richiamate
In tema di appalto, la consegna dell'opera va distinta dall'accettazione: la prima è un atto materiale, la seconda richiede una manifestazione di gradimento del committente, anche tacita, con effetti sull'esonero dell'appaltatore da responsabilità per vizi e sul diritto al prezzo.
Richiamato dal ricorrente per denunciare la violazione di legge nella ricostruzione della fattispecie e nella qualificazione dell'accettazione dell'opera.
Richiamato dal ricorrente per censurare l'omesso esame di fatti decisivi e il vizio motivazionale nella valutazione delle prove relative alla consegna e ai vizi dell'opera.
Richiamato solo per indicare il deposito di memoria della parte resistente nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- In materia di appalto, la consegna dell'opera e l'accettazione dell'opera sono atti distinti: la consegna è un fatto materiale di messa a disposizione del bene, mentre l'accettazione richiede una manifestazione di volontà del committente, anche per fatti concludenti.
- L'accettazione tacita dell'opera presuppone che l'opera sia stata effettivamente consegnata o comunque immessa nel possesso del committente e che questi l'abbia ricevuta senza riserve; il mero accertamento della completezza dei lavori non basta, da solo, a integrare l'accettazione.
- La decadenza del committente dalla garanzia per vizi dell'opera non può essere affermata se il giudice non individua elementi concreti idonei a dimostrare la consegna e la successiva accettazione, anche tacita, dell'opera.
- Il riconoscimento del diritto al pagamento del prezzo e l'esonero dell'appaltatore dalla responsabilità per vizi presuppongono un'effettiva accettazione dell'opera, non desumibile automaticamente dal solo completamento delle lavorazioni rilevato dal consulente tecnico.
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