Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 00927/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

La pronuncia riguarda due ricorsi proposti avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, limitata al trattamento sanzionatorio. Il primo ricorrente deduceva, in sintesi, violazione di legge e vizio di motivazione sulla valutazione della prova, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nel non escludere la sua imputabilità per asserita incapacità di intendere e di volere al momento dei fatti. Il secondo motivo del medesimo ricorrente lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e in prevalenza sulle aggravanti. Il secondo ricorrente proponeva un unico motivo anch'esso incentrato su violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione della prova, ma la Corte lo ha ritenuto generico perché non indicava specificamente gli elementi di critica alla motivazione del provvedimento impugnato. La Corte ha rilevato che i motivi di Caramazza riproponevano questioni già decise in appello, risultavano manifestamente infondati e, quanto al trattamento sanzionatorio, pretendevano una rivalutazione di merito non consentita in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto a La Rosa, il motivo è stato ritenuto generico e privo dei requisiti dell'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p., perché non confrontato con la motivazione già resa, peraltro riferita al solo trattamento sanzionatorio. Quanto a Caramazza, il primo motivo è stato giudicato reiterativo e manifestamente infondato nella parte in cui contestava l'imputabilità, poiché le doglianze erano già state disattese con argomentazioni logiche e giuridiche sulla non assimilabilità di meri dubbi su una condizione psicopatologica all'assoluta impossibilità di autodeterminazione; il secondo motivo è stato reputato meramente rivalutativo e manifestamente infondato sul diniego delle attenuanti generiche e sul bilanciamento con le aggravanti, materia rimessa alla discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione non illogica. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Il motivo di ricorso deve indicare specificamente gli elementi posti a fondamento della censura; la doglianza meramente generica è inammissibile.

  • art. 132 cod. pen.

    la graduazione della pena ... rientra nella discrezionalità del giudice di merito ... in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

    La determinazione della pena è affidata al giudice di merito entro il perimetro della discrezionalità legalmente orientata.

  • art. 133 cod. pen.

    la graduazione della pena ... rientra nella discrezionalità del giudice di merito ... in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

    La valutazione della gravità del fatto e della personalità del reo guida il giudizio sulle circostanze e sulla misura della pena.

  • art. 3, cod. pen.

    Citato solo indirettamente nel riferimento alle circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento; il testo non contiene un richiamo espresso all'articolo, quindi non viene incluso come norma autonoma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata; la censura meramente assertiva o astratta, priva dell'indicazione puntuale degli errori denunciati, è inammissibile.
  • La deduzione di incapacità di intendere e di volere è scrutinabile in cassazione solo se si censura davvero la tenuta logica e giuridica della decisione di merito; non è consentito riproporre questioni già esaminate senza evidenziare un vizio effettivo della motivazione.
  • Meramente lamentare la presenza di una condizione psicopatologica non equivale a dimostrare l'assoluta impossibilità di autodeterminarsi, che è il parametro decisivo ai fini dell'imputabilità.
  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche e il relativo bilanciamento con le aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione la decisione è censurabile solo se frutto di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione insufficiente.
  • Il controllo di legittimità non può essere trasformato in un nuovo giudizio di merito sulla dosimetria della pena o sulla valutazione comparativa delle circostanze.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.