Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27790/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva proposto opposizione davanti al Giudice di pace contro un verbale per violazione del codice della strada elevato da un comune. In primo grado l'opposizione era stata accolta per violazione dell'art. 61 della L. 120/2010, in quanto l'accertamento strumentale delle violazioni poteva avvenire solo mediante strumenti di proprietà dell'ente o da esso acquisiti con locazione finanziaria o noleggio a canone fisso. Il comune appellava la decisione e, in sede di appello davanti al Tribunale, depositava il contratto di noleggio a canone fisso dell'autovelox. La società appellata eccepiva l'inammissibilità di tale produzione documentale. Il Tribunale rigettava l'appello ritenendo inammissibile la nuova produzione ex art. 345 c.p.c. Il comune ricorreva per cassazione con un solo motivo, denunciando la violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c. e sostenendo che, trattandosi di opposizione a sanzione amministrativa/violazione del codice della strada soggetta al rito del lavoro ex art. 7 d.lgs. 150/2011, il giudice d'appello avrebbe dovuto applicare l'art. 437 c.p.c., che consente l'ammissione anche d'ufficio dei nuovi mezzi di prova se indispensabili, senza richiedere la giustificazione del ritardo nella produzione in primo grado.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso: ha affermato che le opposizioni a sanzione per violazioni del codice della strada sono assoggettate al rito del lavoro, sicché in appello si applica l'art. 437, comma 2, c.p.c. e non l'art. 345 c.p.c. Il Tribunale aveva quindi errato nel dichiarare inammissibile la produzione del contratto di noleggio dell'autovelox per la sola mancanza di giustificazione del ritardo, applicando un criterio non pertinente al rito corretto. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Matera, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 61 L. 120/2010

    agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni del decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso

    La norma è richiamata come presupposto della contestazione originaria: la validità dell'accertamento dipende dal fatto che lo strumento utilizzato sia di proprietà dell'ente o acquisito con le modalità ammesse.

  • art. 7 d.lgs. 150/2011

    Le opposizioni a sanzione per violazioni del codice della strada sono soggette al rito del lavoro.

  • art. 345 c.p.c.

    Non è la norma applicabile alla produzione di nuovi documenti in appello nel rito dell'opposizione a sanzione del codice della strada, perché riguarda il rito ordinario.

  • art. 437 c.p.c.

    consente al giudice di ammettere, anche d'ufficio, nuovi mezzi di prova qualora li ritenga indispensabili ai fini della decisione

    Nel rito del lavoro il giudice d'appello può ammettere anche d'ufficio nuove prove indispensabili, senza che rilevi la negligenza della parte nella mancata produzione in primo grado.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni a sanzioni per violazioni del codice della strada il regime processuale di appello è quello del rito del lavoro, con applicazione dell'art. 437 c.p.c. per l'ammissione di nuove prove.
  • Nel rito del lavoro, l'ammissione di nuovi mezzi di prova in appello non è subordinata alla giustificazione del ritardo nella produzione in primo grado, essendo decisiva la loro indispensabilità ai fini della decisione.
  • È erronea la declaratoria di inammissibilità fondata sull'art. 345 c.p.c. quando la controversia appartiene a un rito soggetto alla disciplina speciale dell'art. 437 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.