Cassazione Civile, Ordinanza n. 14059/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un tribunale aveva sospeso un giudizio di opposizione a cartelle esattoriali promosso da due fideiussori contro la società che si era surrogata nel credito originariamente vantato da altra banca, ritenendo che l’esito di un precedente giudizio di merito, già definito in primo grado e pendente in appello, potesse incidere sul secondo processo. La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., deducendo che non ricorrevano i presupposti né della sospensione ex art. 295 c.p.c. né di quella facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., poiché i due giudizi avevano parti, oggetto e petitum diversi, la ricorrente non era parte del primo giudizio, e mancava un reale rischio di conflitto di giudicati. I resistenti hanno depositato difese, mentre il Pubblico Ministero ha concluso per la fondatezza del regolamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il regolamento di competenza. Ha osservato che il tribunale aveva impropriamente applicato la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., senza svolgere la necessaria valutazione di plausibile controvertibilità della prima decisione e senza motivare sul perché non intendeva riconoscerne l’autorità; inoltre, nel caso concreto non vi era un effettivo conflitto di giudicati, mancando identità di parti, oggetto e causa petendi. La Corte ha escluso anche la possibilità di ricondurre la sospensione all’art. 295 c.p.c., ribadendo che non è ammissibile una sospensione discrezionale del processo al di fuori dei casi tassativi previsti dalla legge. Il provvedimento di sospensione è stato quindi cassato, con ordine di prosecuzione del processo sospeso. Le spese sono state rinviate alla fase di merito.
Norme richiamate
Il regolamento di competenza è ammissibile avverso la sospensione del processo e consente di censurare ogni sospensione che non rientri in un caso di sospensione legale.
art. 337, secondo comma, c.p.c.
La sospensione facoltativa del processo presuppone un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione pregiudicante e una motivazione specifica sul mancato riconoscimento della sua autorità; non basta il generico rischio di contrasto di giudicati.
Non può essere utilizzato per giustificare una sospensione discrezionale del processo al di fuori dei casi tassativi previsti dalla legge.
art. 111, quarto comma, c.p.c.
È richiamato per la regola secondo cui gli effetti della decisione sul credito possono essere opponibili al successore a titolo particolare, ma ciò non legittima automaticamente la sospensione del secondo giudizio.
art. 3 Cost.
L'ammissibilità di una sospensione discrezionale e non sindacabile sarebbe incompatibile con il principio di eguaglianza.
art. 24 Cost.
Una sospensione discrezionale fuori dai casi legali comprimerebbe la tutela giurisdizionale.
art. 111 Cost.
La disciplina processuale deve essere coerente con il canone della ragionevole durata del processo e del giusto processo.
legge 26 novembre 1990, n. 353
La riforma è richiamata come indice del disfavore per il fenomeno sospensivo e della tassatività delle ipotesi di sospensione.
È richiamato solo come base della surrogazione nel credito vantato dal precedente creditore.
Massime di principio
- La sospensione facoltativa del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. è legittima solo se il giudice del secondo processo svolge una motivazione espressa sulla plausibile controvertibilità della decisione pregiudicante e spiega perché non intende attribuirle autorità nel caso concreto.
- Il mero rischio astratto di conflitto di giudicati non basta a giustificare la sospensione quando i due giudizi non presentano identità di parti, oggetto e causa petendi.
- Fuori dai casi tassativamente previsti dalla legge, non è ammissibile una sospensione discrezionale del processo; ogni sospensione illegittima è sindacabile con regolamento di competenza.
- La disciplina della sospensione va interpretata in senso restrittivo, in coerenza con il favor per la durata ragionevole del processo e con il diritto di difesa delle parti.
- La surrogazione o successione a titolo particolare nel credito non implica, di per sé, la necessaria sospensione del giudizio successivo se manca un effettivo rapporto di pregiudizialità tecnica tra i due processi.
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